L’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto decorre dal decorso infruttuoso del termine di 120 giorni (TAR Puglia n. 354 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo, sia rimasto ineseguito da parte dell’amministrazione pubblica decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La cessione del credito, comunicata al debitore, legittima il cessionario ad agire in giudizio per ottenerne la realizzazione coattiva. In caso di perdurante inadempimento, il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione.

Il Fatto

Una società, cessionaria di un credito vantato da un laboratorio di analisi nei confronti di un’azienda sanitaria locale, agiva per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, rimasto ineseguito. La cessione era stata notificata alla ASL e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il decreto ingiuntivo, una volta dichiarato esecutivo, non era stato opposto dall’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che il decreto ingiuntivo era stato notificato all’ASL e che, decorso il termine di 120 giorni previsto dalla normativa per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, l’ente non aveva provveduto all’esecuzione.

La mancata opposizione al decreto ingiuntivo ne aveva determinato l’esecutorietà, consolidando il giudicato nei confronti dell’amministrazione. La qualità di cessionaria del credito è stata ritenuta idonea a legittimare la ricorrente ad agire in giudizio per ottenere l’ottemperanza, alla luce della documentata cessione.

Il giudice ha quindi ordinato all’ASL di dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora il Prefetto di Foggia quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro funzionario. La nomina anticipata del commissario è volta a garantire l’effettività della tutela, evitando la necessità di un nuovo ricorso in caso di mancato adempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *