Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 658 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’omessa o inesatta esecuzione del giudicato e ordina all’amministrazione di dare piena attuazione al titolo, anche quando questo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario. La parziale esecuzione non esonera l’amministrazione dal completamento dell’adempimento. Il termine per l’esecuzione decorre dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è determinata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento o all’efficacia della nomina commissariale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo che aveva riconosciuto il suo diritto a somme per indennità sostitutiva delle ferie e delle festività non godute, all’incidenza della stessa sul TFR e all’accredito sulla carta elettronica del docente. L’amministrazione aveva eseguito il titolo solo in parte.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.
Sul merito, la documentazione prodotta ha dimostrato che l’amministrazione aveva ottemperato al giudicato solo parzialmente. Da qui l’ordine di piena e completa esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
L’obbligo di adempimento è stato specificato nelle singole voci: il pagamento della somma residua a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività, il pagamento dell’importo a titolo di incidenza sul TFR della retribuzione omessa, l’accredito del residuo sulla carta elettronica del docente, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente. Le funzioni commissariali sono gratuite, essendo affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali.
È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto. Il dies a quo è fissato nel giorno della notificazione della sentenza e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo o, in caso di perdurante inadempimento, in quello da cui ha efficacia la nomina del commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014, con dimidiazione e ulteriore riduzione per la serialità della controversia e per la difficoltà operativa dell’amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.
Nota della Redazione
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