Inammissibile il ricorso privo di procura speciale e la riconvenzionale risarcitoria (TAR Piemonte n. 642 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti conferita prima dell’adozione del provvedimento impugnato e formulata in termini generali, con riferimento a una controversia stragiudiziale e a ogni successiva fase, è priva del carattere di specialità richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. e rende inammissibile il ricorso. L’inammissibilità del ricorso principale travolge la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente amministrazione, salvo le eccezioni operanti in materia di gare pubbliche. Una volta isolata dalla contestazione della legittimità dell’atto di revoca, la domanda riconvenzionale con cui la stazione appaltante chiede il risarcimento dei danni all’impianto per inadempimento convenzionale si configura come domanda ordinaria di diritto civile, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione dinanzi al tribunale civile competente.

Il Fatto

La concessionaria della gestione e dell’uso di un centro sportivo comunale ha impugnato la determinazione con cui l’amministrazione ha revocato in autotutela la concessione, la ha dichiarata decaduta e le ha assegnato un termine per la riconsegna dell’impianto, riservandosi di agire per i danni.

La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, l’omessa valutazione degli inadempimenti della stessa amministrazione e l’incompetenza del segretario comunale firmatario dell’atto. Il Comune si è costituito proponendo domanda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento della concessionaria e di condanna al risarcimento dei danni, quantificati in una somma dettagliata in atti.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale. La procura risulta rilasciata il 1° luglio 2025, quando la determinazione di revoca è stata adottata solo il successivo 24 luglio: la sua anteriorità rispetto all’oggetto del giudizio dimostra la mancata conoscenza della controversia e già di per sé esclude la specialità richiesta.

La lettura del mandato conferma tale conclusione. Il legale rappresentante ha delegato il difensore ad assistere l’associazione “nella controversia stragiudiziale insorta” e in ogni successiva fase, stato e grado, anche giudiziale avanti al TAR. Si tratta di una procura generale di tutela degli interessi del soggetto nell’ambito di un procedimento avviato con il preavviso di revoca, estranea allo schema dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.

Su tale base il ricorso principale è dichiarato inammissibile. Da questa statuizione discende il difetto di giurisdizione sulla domanda riconvenzionale della resistente: essa, pur proposta rispettando i termini del ricorso incidentale, resta travolta dall’inammissibilità dell’impugnazione principale, salvo le note eccezioni in materia di gare pubbliche.

Il collegio ne esamina il contenuto sostanziale. Al di là dell’intestazione di accertamento dell’inadempimento, la domanda chiede il ristoro dei danni materiali subiti dall’impianto, articolato in puntuali contestazioni. Una volta isolata dalla contestazione di legittimità dell’atto di revoca, essa assurge a domanda ordinaria di diritto civile, conoscibile soltanto dal giudice ordinario.

Il Tribunale dichiara pertanto inammissibile anche la domanda riconvenzionale, riproponibile nei termini dinanzi al tribunale civile competente per territorio. La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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