L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito e il termine di 120 giorni precede il recupero coattivo (TAR Lombardia n. 3750 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt. 1282 e ss. cod. civ. Prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo, le Amministrazioni dello Stato dispongono del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di danaro, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’inottemperanza dell’Amministrazione va dichiarata con assegnazione di un termine per adempiere e contestuale nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per l’anno scolastico 2023/2024, la somma complessiva di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata, ma l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. La creditrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’entità delle somme richieste, così come calcolata dalla ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
La Corte ha poi rilevato che è comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, che obbliga le Amministrazioni dello Stato a eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme entro tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato accolto con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione del termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, degli accessori di legge maturati e degli interessi legali successivi alla presentazione del ricorso, nei limiti di cui agli artt. 1282 e ss. cod. civ. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro sessanta giorni.
L’Amministrazione è stata infine condannata al pagamento delle spese di lite, distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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