Divieto prefettizio di detenzione armi fondato su comunicazione di reato (TAR Piemonte n. 638 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi, il Prefetto esercita un potere discrezionale ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 773/1931, potendo vietare la detenzione a chi ritenga capace di abusarne. Il giudizio di inaffidabilità non richiede la prova dell’abuso avvenuto né una condanna penale, essendo sufficiente una ragionevole previsione di uso inappropriato delle armi. La comunicazione di reato per detenzione illegale di armi costituisce elemento obiettivamente preclusivo, idoneo a fondare il diniego. La natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, del provvedimento giustifica l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione, il cui sindacato resta nei limiti della ragionevolezza e della sufficienza della motivazione.
Il Fatto
Il Prefetto della Provincia di Alessandria ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenere armi e munizioni, con decreto notificato il 24.11.2021. Il provvedimento traeva origine da una segnalazione del Comando Provinciale Carabinieri, che dava conto di una comunicazione di reato del 7 agosto 2021 per detenzione illegale di armi a carico dell’interessato. A seguito di ciò, le armi e il titolo di polizia erano stati ritirati in via cautelativa.
Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Piemonte, lamentando violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere e sproporzione della misura. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria si sono costituiti chiedendo il rigetto. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo degli artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931, distinguendo i casi di potere vincolato da quelli di potere discrezionale. L’art. 39 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione a chi sia ritenuto capace di abusarne; l’art. 43 consente di valutare anche l’assenza di buona condotta.
Nella materia delle armi non è configurabile una posizione di diritto soggettivo, trattandosi di situazione eccezionale rispetto al generale divieto di circolare armati. L’ampiezza della discrezionalità si spiega in ragione della natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, del provvedimento, finalizzato a prevenire abusi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
Il giudizio prognostico deve fondarsi su specifici elementi di fatto, singolarmente e cumulativamente apprezzati. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l’inaffidabilità all’uso delle armi giustifichi il ritiro della licenza senza che occorra dimostrare l’avvenuto abuso: basta l’esistenza di elementi che fondino una ragionevole previsione di uso inappropriato (Cons. Stato n. 1814 del 2017; n. 5192 del 2018).
Applicando tali coordinate al caso, il Tribunale ritiene il fatto incontestato e la valutazione dell’Amministrazione non irragionevole. La condotta del ricorrente, destinatario di una comunicazione di reato proprio in materia di armi, integra una circostanza obiettivamente preclusiva. La censura sulla sola comunicazione di reato è confutata richiamando l’orientamento secondo cui i poteri prefettizi possono esercitarsi anche in presenza di semplici episodi idonei a ingenerare il sospetto di abuso (TAR Piemonte n. 778 del 2011).
Sul piano della proporzionalità, le esigenze di incolumità collettiva sono prevalenti e richiedono che il privato sia al di sopra di ogni sospetto. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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