Permesso soggiorno UE controlli sede lavoro onere istruttorio Questura (TAR Piemonte n. 636 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è illegittimo quando l’Amministrazione fonda il diniego su accertamenti eseguiti presso un indirizzo diverso dalla sede di lavoro indicata nella documentazione contrattuale. La scelta di verificare l’effettività del rapporto di lavoro domestico presso l’indirizzo di residenza del datore di lavoro, anziché presso la sede risultante dal contratto e dalle buste paga, è priva di ragionevole giustificazione e non esonera la Questura dall’onere di ulteriori verifiche. L’incapienza reddituale del datore di lavoro non può desumersi da una Certificazione Unica parziale, riferita a un solo semestre e a un rapporto di lavoro cessato, dovendo l’Amministrazione accertare i redditi effettivamente percepiti, anche mediante ispezione telematica presso l’Agenzia delle Entrate. In caso di rigetto della domanda, l’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 impone di valutare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno diverso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presenta alla Questura di Torino istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione respinge l’istanza rilevando l’esito negativo degli accertamenti compiuti presso l’indirizzo di residenza del datore di lavoro, ove né il ricorrente né il datore erano stati reperiti, e l’asserita incapienza reddituale di quest’ultimo.

Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Piemonte con un unico motivo a contenuto composito, lamentando la lacunosità dell’istruttoria e la violazione dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998. Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare con ordinanza del 29.05.2025 n. 216, sospendendo l’efficacia del provvedimento ai fini del riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso procedibile. Nella relazione informativa depositata in data 24.02.2026 la Questura afferma di aver ottemperato all’ordinanza cautelare, senza però dare prova dell’adozione di un nuovo provvedimento. Il provvedimento impugnato resta quindi produttivo di effetti e l’interesse del ricorrente all’annullamento permane.

Nel merito, il Tribunale censura la scelta istruttoria di effettuare i controlli presso l’indirizzo di residenza del datore di lavoro. Tale opzione è ictu oculi priva di ragionevole giustificazione, poiché contrasta con la documentazione lavorativa e perché nulla vieta di instaurare un rapporto di lavoro domestico presso un domicilio diverso dalla residenza. L’esito negativo avrebbe potuto semmai far dubitare della regolarità anagrafica, non della consistenza del rapporto di lavoro. La Questura, ritenendosi esonerata da ulteriori accertamenti, ha omesso ogni verifica presso la sede di lavoro indicata nel contratto e nelle buste paga, incorrendo in un manifesto deficit istruttorio.

Quanto all’incapienza reddituale, l’unico elemento acquisito è la Certificazione Unica prodotta in stralcio in sede di osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990, attestante un reddito lordo di € 11.050,10 per il 2023 e l’interruzione del rapporto in data 13/06/2023. Il documento nulla dice dei mesi successivi e non esclude ulteriori entrate. La Questura avrebbe potuto svolgere un’ispezione telematica presso l’Agenzia delle Entrate sui redditi del triennio precedente, incombente di scarsa complessità reso cogente dalle buste paga del ricorrente, che attestavano redditi netti di circa € 600,00 mensili. La verifica dei requisiti economici non può fondarsi su una valutazione meramente prognostica, sconfessata dall’andamento del rapporto (in senso conforme TAR Piemonte, Sez. II, ord. 24/07/2025 n. 320).

Fondate sono anche le doglianze sull’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998. Il Ministero, pur costituito, non ha prodotto gli atti dell’istruttoria a norma dell’art. 46, comma 2, c.p.a., sicché non è dato conoscere le integrazioni sollecitate né se il ricorrente abbia formalizzato l’istanza di rinnovo. Poiché contratto e buste paga erano acquisiti al fascicolo, la censura è fondata.

Il Tribunale valorizza infine la documentazione del nuovo rapporto di lavoro instaurato nel maggio 2025, con redditi netti superiori a € 1.500,00 mensili. Le sopravvenienze favorevoli rilevano ai fini dell’accoglimento, dovendo il giudice scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 219 del 2025; n. 11 del 2025). Il ricorso è accolto, con annullamento della determinazione impugnata e integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *