Risoluzione contrattuale per interdittiva antimafia e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Piemonte n. 634 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase esecutiva del contratto d’appalto pubblico le controversie appartengono di regola alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché i contraenti operano in posizione paritetica. La risoluzione del contratto disposta in applicazione di una clausola risolutiva espressa per esito interdittivo antimafia sopravvenuto non integra esercizio di un potere autoritativo: l’amministrazione si avvale di un diritto contrattuale e ogni valutazione sul suo corretto esercizio spetta al giudice ordinario. L’informazione interdittiva rileva quale mero elemento della fattispecie civilistica, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di un’informazione interdittiva antimafia, ha impugnato la risoluzione del contratto d’appalto relativo ai lavori di realizzazione di opere civili, nonché l’atto con cui la stazione appaltante ha disposto la prosecuzione del rapporto con altra impresa. Ha contestato la mancata comunicazione di avvio del procedimento e chiesto l’accertamento del diritto al ripristino del rapporto contrattuale, deducendo il sopraggiunto ripristino del controllo giudiziario.

Adito in origine il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, quel giudice ha declinato la competenza territoriale con ordinanza n. 455 del 7 marzo 2025. Il giudizio è stato riassunto innanzi al TAR Piemonte, che ha trattenuto la causa in decisione all’udienza del 4 marzo 2026. La stazione appaltante ha eccepito il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata e dirimente l’eccezione di difetto di giurisdizione. Nella fase esecutiva del contratto i contraenti si trovano in posizione paritetica: le situazioni soggettive sono qualificabili come diritti soggettivi e la costituzione di un rapporto di diritto comune segna lo spartiacque tra le due giurisdizioni, ricomprendendo ogni patologia negoziale, strutturale o sopravvenuta, secondo il principio di Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 8099 del 2020.

Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di ipotesi in cui la pubblica amministrazione agisce con poteri autoritativi anche dopo la stipula, come nel recesso conseguente a informativa interdittiva richiamato da Cass. civ., Sezioni Unite, n. 21928 del 2008. Ha però richiamato la precisazione per cui tale principio non si estende al recesso intervenuto nella fase esecutiva, attratta alla giurisdizione ordinaria, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1312 del 2014 e ai precedenti ivi citati.

Il Collegio ha quindi adattato tali coordinate al caso concreto, che non riguarda un recesso né la revoca di un’aggiudicazione, bensì l’applicazione di una clausola risolutiva espressa. L’art. 11.2 del contratto attribuisce alla committente il diritto di risolvere il contratto per colpa del contraente al ricorrere di determinate condizioni; le condizioni generali di affidamento prevedono, all’art. 38, la risoluzione automatica ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. in caso di accertamento antimafia positivo, anche successivo alla stipula. La previsione è applicativa dell’art. 3, comma 4, del protocollo di legalità del 4 luglio 2019 e dell’art. 8.2 del medesimo protocollo.

Ne deriva che l’amministrazione non esercita alcun potere discrezionale, ma si avvale di un diritto contrattuale che la pone in posizione paritetica con il privato. Ogni valutazione sul corretto esercizio di quel diritto spetta al giudice ordinario. Il Collegio ha pertanto dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, con prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., compensando integralmente le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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