Pagamento del payback in misura ridotta: cessazione della materia del contendere tra improcedibilità e carenza di interesse (TAR Lazio n. 13199 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.-l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere, che presuppone la comunicazione al giudice, da parte della Regione interessata, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento. Tuttavia, il pagamento documentato e non contestato costituisce elemento idoneo a desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui è stata data attuazione, per la prima volta e retroattivamente per le annualità 2015-2018, al sistema di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per dispositivi medici (c.d. meccanismo di payback), ai sensi dell’art. 9-ter del d.-l. n. 78/2015. Il ricorso, integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, investiva la determinazione dirigenziale della Regione Puglia di ripartizione degli oneri tra le aziende fornitrici, nonché i presupposti atti ministeriali e l’Accordo Stato-Regioni del 2019 che fissava il tetto al 4,4 per cento.
Nelle more del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.-l. n. 95/2025, che ha previsto la possibilità di assolvere gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 con il versamento, entro trenta giorni, della sola quota del 25 per cento degli importi, con conseguente estinzione dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. La società ricorrente ha documentato l’avvenuto versamento della quota ridotta e ha chiesto la definizione del giudizio con dichiarazione di cessata materia del contendere e compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, rigettandola: tale organo è stato direttamente coinvolto nell’attuazione del meccanismo del payback, come emerge dall’intesa del 28 settembre 2022, espressamente impugnata dalla ricorrente.
Quanto al merito, il Tribunale ha rilevato che il pagamento documentato dalla società ricorrente non è di per sé idoneo a definire il giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere. La norma richiede, a tal fine, la comunicazione al TAR Lazio, da parte delle Regioni interessate, dei provvedimenti di accertamento dell’integrale versamento della quota ridotta. Tale comunicazione non risulta essere intervenuta nel caso di specie.
Tuttavia, il Collegio ha valorizzato l’avvenuto pagamento quale elemento dal quale desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il versamento, oltre ad essere documentato, non è stato contestato dalle amministrazioni resistenti, in particolare con riferimento al quantum debeatur rideterminato ai sensi dell’art. 7 del d.-l. n. 95/2025.
La sentenza distingue così con nettezza i due istituti: la cessazione della materia del contendere, che richiede un accertamento formale e comunicato dalla Regione, e la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che può essere dichiarata anche in mancanza di tale formalità, allorché l’interesse sostanziale alla lite sia venuto meno per effetto del pagamento. In definitiva, tanto il ricorso introduttivo quanto i due ricorsi per motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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