Precedenti di polizia non giustificano diniego porto d’armi senza valutazione concreta (TAR Piemonte n. 629 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo non può fondarsi sulla sola enunciazione di precedenti di polizia, quand’anche astrattamente valutabili in sede amministrativa quali indici di non affidabilità nella gestione delle armi. L’amministrazione deve accertare e motivare in concreto le condotte oggetto di contestazione, la loro attualità e la loro effettiva incidenza sulla affidabilità del richiedente. È illegittimo, per difetto di motivazione e di istruttoria, il provvedimento che si limiti a ricordare principi astratti e precedenti risalenti, risultati privi di consistenza penale, senza descrivere le condotte e senza esplicitare la relativa valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo dal 1998, con ultimo rinnovo nel 2017. Nel 2023 presenta ulteriore istanza di rinnovo e riceve un preavviso di rigetto. Formula osservazioni procedimentali, ma l’istanza è respinta con decreto del Questore della Provincia di Novara, notificato il 19 marzo 2024.
Il diniego si fonda su tre precedenti di polizia: una denuncia per truffa del 2018, una denuncia per minaccia del 2020 e un deferimento per usura del 2002. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Piemonte, deducendo violazione degli artt. 1, comma 2 bis, 3, 5 e 10 bis della legge n. 241/1990, degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. L’amministrazione si costituisce contestando gli assunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il provvedimento impugnato si basa su tre argomenti tutti riconducibili ai precedenti di polizia a carico del ricorrente. Il TAR ne verifica la consistenza effettiva: la contestazione di usura è antecedente al diniego di oltre vent’anni e non ha impedito i rinnovi intermedi delle autorizzazioni in materia di armi; il relativo procedimento penale è stato archiviato perché il tasso applicato non rientrava nei parametri dell’usura.
La denuncia per minaccia si è conclusa con remissione di querela. Quanto alla truffa, il ricorrente è risultato l’unico tra i numerosi coimputati ad essere assolto perché il fatto non sussiste, con sentenza del Tribunale nell’aprile 2025. Ne discende che i precedenti menzionati nel provvedimento hanno tutti assunto, sul piano penale, una consistenza nulla.
L’amministrazione obietta che le condotte integranti capi di accusa, anche se prive di specifica rilevanza penale, possono essere valutate nella loro concretezza in sede amministrativa e rilevare quali autonomi indici di non affidabilità nella gestione delle armi, potendo giustificare il diniego delle licenze, che costituiscono una facoltà riconosciuta in via eccezionale secondo rigorosi parametri di prevenzione del rischio.
Il Collegio riconosce che tale principio è astrattamente valido e condivisibile. Nel caso concreto, però, ogni riferimento alle condotte oggetto di valutazione è del tutto mancato: l’amministrazione si è limitata a enunciare la sussistenza di precedenti di polizia, peraltro risalenti e risultati privi di consistenza, e a richiamare una serie di principi astratti. Non ha descritto quelle condotte o comportamenti il cui autonomo accertamento e la cui valutazione avrebbero dovuto essere oggetto di puntuale analisi, con la relativa valutazione esplicitata in motivazione.
Il provvedimento risulta dunque privo di idonea giustificazione e viene annullato. Poiché la completa evoluzione delle vicende penali è emersa solo dopo l’adozione del provvedimento, le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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