Carta docente: ottemperanza al giudicato e Commissario ad Acta (TAR Lombardia n. 561 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al titolo, fissando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, per il caso di perdurante inerzia, provvede il Commissario ad Acta, nominato sin d’ora in un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa. La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione costituita consolida la fondatezza della pretesa. All’esecuzione degli obblighi retributivi e strumentali del giudicato consegue la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta e dichiara il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25, per l’importo di 500,00 euro annui, con condanna dell’Amministrazione a metterla a disposizione. Il titolo è stato notificato in data 17.02.2025.
Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 28.07.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il titolo è rimasto inadempiuto, così la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa fatta valere è risultata adeguatamente documentata e, a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione costituitasi non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
Su questa premessa, il Collegio ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, per la parte relativa al contributo alla formazione, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il Tribunale ha poi disciplinato l’ipotesi di inerzia: decorso inutilmente tale termine, provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente, un Commissario ad Acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del Commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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