Occupazione sine titulo e restituzione del bene trasformato (TAR Sicilia n. 972 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’occupazione di un bene privato non assistita da un valido ed efficace titolo non comporta l’acquisizione automatica alla mano pubblica, neppure quando sia intervenuta l’irreversibile trasformazione del fondo per la realizzazione dell’opera pubblica. La dichiarazione di pubblica utilità divenuta inefficace per la mancata emanazione del decreto di esproprio trasforma l’occupazione originariamente legittima in occupazione sine titulo, dalla quale discende l’obbligo dell’Amministrazione di restituire il bene, previa riduzione in pristino dello stato dei luoghi. L’acquisizione coattiva del fondo trasformato richiede un apposito provvedimento espresso ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, in difetto del quale il diritto dominicale permane in capo al privato. Il danno da mancato godimento è risarcibile per il periodo successivo alla scadenza dell’occupazione autorizzata, secondo il criterio equitativo del 5% annuo del valore venale del terreno.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un appezzamento di terreno in base ai titoli e alle visure catastali prodotte, ha chiesto al TAR la declaratoria del proprio diritto di proprietà e la condanna del Comune alla restituzione del fondo, illegittimamente occupato e trasformato per la realizzazione di una strada, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla protratta occupazione senza titolo fino all’effettivo rilascio.

A fondamento della domanda ha dedotto che il Comune, dopo l’autorizzazione regionale all’occupazione d’urgenza dei terreni interessati dai lavori, aveva appreso materialmente il fondo senza notificargli alcun atto né redigere verbale di immissione in possesso, e non aveva mai emanato il decreto di esproprio né corrisposto indennità. In un precedente giudizio del 2017, relativo ad altre particelle, l’Amministrazione aveva adottato un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, ma la particella oggetto dell’odierno giudizio non era stata inclusa, permanendo così l’occupazione sine titolo. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima ricostruito la vicenda ablatoria, rilevando che l’Amministrazione, pur avendo disposto l’occupazione d’urgenza a seguito della dichiarazione di pubblica utilità, non ha completato l’iter procedimentale, omettendo di emanare nei termini il decreto di esproprio. Nessun valido provvedimento ablatorio definitivo risulta adottato, né alcuna acquisizione sanante riferita alla particella in contestazione.

Da tale omissione è derivata la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguente trasformazione dell’occupazione, inizialmente legittima, in occupazione sine titolo. Su questo punto il TAR ha richiamato il principio acquisito secondo cui l’occupazione non assistita da un valido titolo giustificativo non comporta l’acquisizione automatica del bene alla mano pubblica, neppure in presenza di irreversibile trasformazione (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2/2020).

Il Collegio ha ricordato come l’Adunanza Plenaria abbia dichiarato tramontato l’istituto di origine pretoria dell’occupazione appropriativa, chiarendo che la realizzazione dell’opera pubblica non costituisce causa sufficiente al trasferimento della proprietà. La Plenaria ha inoltre escluso che la proposizione di una domanda risarcitoria implichi rinuncia abdicativa ai diritti dominicali, richiedendo l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 un apposito provvedimento espresso per l’acquisizione coattiva del bene trasformato.

Applicando tali principi, il TAR ha escluso che la costruzione della strada abbia trasferito al Comune la proprietà del terreno, permanendo in capo all’Amministrazione l’obbligo di restituire il bene illegittimamente occupato, previa rimozione delle opere e riduzione in pristino dei luoghi. Quanto al profilo risarcitorio, il Collegio ha ancorato l’apprensione del bene al 12 ottobre 1987, individuando nel 12 ottobre 1990 la scadenza del periodo di occupazione autorizzata e il momento da cui calcolare i danni. In mancanza di prova specifica e in considerazione del lungo tempo trascorso (art. 30, comma 3, c.p.a.), ha ritenuto equo applicare, per ciascun anno di occupazione, il 5% del valore venale del terreno, secondo il criterio indicato dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 329/2016. Ha invece escluso il risarcimento del danno da perdita del bene, non essendovi stato trasferimento della proprietà, e quello di natura non patrimoniale, privo di allegazione e prova, non prevedendo l’art. 42-bis, comma 3, presunzioni legali di danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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