Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del Commissario ad (TAR Piemonte n. 606 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia liquidato somme in favore del lavoratore nei confronti dell’Amministrazione. L’accertamento dell’inottemperanza presuppone che il titolo esecutivo sia divenuto definitivo, che sia stato notificato all’Amministrazione soccombente e che sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, il cui compenso, quando l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico, si intende compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. La mancata costituzione sostanziale di alcune articolazioni ministeriali non è ostativa all’accoglimento.
Il Fatto
La parte ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme in suo favore. La sentenza azionata è stata depositata in cancelleria, non è stata notificata alla parte resistente né impugnata entro il termine lungo di legge ed è quindi passata in giudicato.
Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso; le articolazioni periferiche indicate in epigrafe non si sono costituite. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti di rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale mediante posta elettronica certificata. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Non risultando contestata l’omissione dell’ottemperanza, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Il termine è posto a tutela dell’effettività della tutela giurisdizionale e della ragionevole durata del processo esecutivo.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, il Tribunale ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il Commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari e con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Il Collegio ha inoltre onerato la parte ricorrente di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale nel termine di sette giorni. Quanto al compenso, ha ritenuto che, essendo le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, esso sia compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite sono state liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10 marzo 2014, n. 55, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto e ulteriormente ridotte in ragione della serialità della controversia e dell’assenza di difficoltà interpretative. Il Tribunale ha disposto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, facendo salva la refusione del contributo unificato. Infine, ravvisando potenziali profili di danno erariale, ha mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.