Nessun diritto di insistenza per le concessioni balneari sorte prima del 2000 (TAR Lazio n. 3162 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative non è sottratta all’applicazione della direttiva 2006/123/CE per il solo fatto di essere sorta prima del 28 dicembre 2009, né per essere stata prorogata in base alla legge n. 145/2018. Il rinnovo intervenuto dopo tale data integra la successione di due titoli di occupazione e non la perpetuazione del primo, con la conseguenza che l’amministrazione deve disapplicare la proroga legale contrastante con il diritto eurounitario e avviare le procedure selettive. Non è configurabile alcun affidamento protetto del concessionario uscente, poiché la prassi nazionale non conforme al diritto dell’Unione non può ingenerare un legittimo affidamento, e il convincimento di poter godere in perpetuo del bene demaniale è frutto di un errore di diritto.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di uno stabilimento balneare che occupa zona demaniale marittima nel Comune di Anzio da epoca risalente. La concessione era stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2033 ai sensi della legge n. 145/2018, previa pubblicazione della domanda di rinnovo.
Dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021 e l’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022, il Comune ha disposto l’anticipata cessazione del rapporto e avviato le procedure di gara, dapprima fissando la scadenza al 31 dicembre 2024 e poi estendendo la vigenza fino alla definizione dei procedimenti selettivi e comunque non oltre il 30 settembre 2027. La società ha impugnato il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, chiedendo l’accertamento della natura di rapporto di durata indefinita e il riconoscimento del diritto a permanere fino al 2033.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente le domande, richiamando le proprie decisioni su ricorsi sovrapponibili (Tar Lazio, V-ter, nn. 15880 e 17381 del 2025) dalle quali non ritiene di discostarsi. Il nucleo argomentativo è che la tesi dell’insensibilità dei rapporti di durata allo ius superveniens eurounitario contrasta con il principio del cd. effetto utile e comporta una deroga permanente in favore dell’operatore già attivo, che vanifica gli obiettivi della disciplina proconcorrenziale.
La Corte richiama la giurisprudenza eurounitaria che ha confermato l’applicabilità della direttiva 2006/123/CE alle concessioni gestite prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente, essendo irrilevante la data del rilascio originario. Nella stessa direzione depone l’affermazione del carattere temporalmente limitato delle concessioni demaniali e il loro carattere revocabile, con il corollario che nessun concessionario può ignorare la temporaneità dell’autorizzazione.
Quanto alla pretesa natura selettiva del rinnovo del 2020, il Tribunale condivide l’orientamento secondo cui i provvedimenti adottati dal Comune vanno qualificati come vera e propria proroga e non come nuova procedura di gara: il riferimento all’art. 18 reg. es. cod. nav. non trova riscontro nel contenuto dispositivo dell’atto, che si limita a disporre la pubblicazione ai soli fini della trasparenza senza raccogliere domande concorrenti. Reciprocamente, la riduzione della durata discende direttamente dalla obbligatoria disapplicazione della norma e non configura un atto di autotutela.
È respinta anche la tesi del giudicato: l’osservazione incidentale contenuta nella sentenza Tar Lazio n. 140/2022 è priva di portata decisoria e non è idonea a formare giudicato sostanziale sul diritto a permanere fino al 2033. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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