Foglio di via illegittimo per manifesto privo di concreta pericolosità sociale (TAR Piemonte n. 599 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 presuppone un giudizio di pericolosità sociale fondato su elementi di fatto concreti, provati e complessivamente concludenti, che dimostrino la significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti. La partecipazione a manifestazioni pacifiche e preavvisate, prive di condotte concretamente idonee a ledere persone o cose, non integra la categoria delle persone dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. Il carattere cautelare e d’urgenza del provvedimento esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento. L’eccesso di potere è ravvisabile quando la motivazione si esaurisca in formule apodittiche, prive di riscontro nelle condotte effettivamente tenute.

Il Fatto

La ricorrente, attivista sociale, ha preso parte a un presidio nel Comune di Arborio, nei pressi dell’area di costruzione di un allevamento intensivo, con iniziative di protesta, e il giorno successivo a un presidio nel centro di Vercelli. L’amministrazione procedente ha adottato nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio, con divieto di fare rientro nei Comuni di Arborio e Vercelli per un anno.

Con ricorso notificato e depositato il 6 agosto 2025 la ricorrente ha impugnato il provvedimento per illegittimità, invocando la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 e l’eccesso di potere. All’esito dell’udienza camerale del 9 settembre 2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare; nella udienza pubblica del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 e l’art. 2 del medesimo decreto. Dal combinato disposto si ricava che il provvedimento repressivo deve fondarsi su circostanze concrete che, oltre a essere provate, devono risultare significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Il concetto di soggetto socialmente pericoloso presuppone un giudizio prognostico secondo il criterio del più probabile che non, da svolgersi su aspetti fattuali obiettivi.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la funzione preventiva non persegue lo scopo di sanzionare specifici comportamenti lesivi, ma di rimuovere il rischio di una concreta aggressione ai beni tutelati; il minus probatorio deve essere compensato dal quid pluris rappresentato dalla condizione di pericolosità del sottoposto. La valutazione implica l’individuazione di specifiche e concrete condotte, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose.

Venendo al caso concreto, il Collegio dichiara infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento: il provvedimento di rimpatrio, per la sua natura cautelare e d’urgenza, non la richiede. Rileva tuttavia che l’amministrazione non ha applicato correttamente tali principi, omettendo un approfondito giudizio sulla pericolosità della ricorrente.

La ricorrente ha partecipato a due manifestazioni, la seconda delle quali preavvisata e svolta nel pieno rispetto delle regole. La prima, estemporanea, era volta a manifestare il dissenso verso la costruzione di un allevamento intensivo e non ha visto condotte concretamente idonee a mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento impugnato, eccezion fatta per formule apodittiche, si limita a descrivere l’occupazione di un terreno privato, la presenza di un metanodotto interrato e i tentativi reiterati di raggiungere il presidio. Anche la comunicazione di notizia di reato descrive condotte prive di concretezza lesiva. Quanto ai precedenti, la denuncia per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone si è conclusa con richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Ne deriva l’illegittimità del giudizio di pericolosità sociale e dell’inquadramento nella categoria di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011. Il ricorso è accolto, con assorbimento delle censure non esaminate e respingimento dell’istanza di rimessione alla Corte costituzionale, stante l’irrilevanza della questione. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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