Difetto di istruttoria sulla segnalazione Schengen nel diniego del permesso di soggiorno (TAR Piemonte n. 542 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno fondato su una segnalazione Schengen presuppone che l’amministrazione verifichi l’esistenza della segnalazione, la sua riferibilità allo straniero e la sua attualità, con indicazione del titolo dell’iscrizione. La segnalazione priva di tali elementi non è idonea a vincolare l’amministrazione al rigetto e impone un’integrazione istruttoria. Il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento è di regola irrilevante ai fini dell’illegittimità del provvedimento, avendo natura ordinatoria. La comunicazione di avvio non è dovuta quando il procedimento consegua a istanza di parte, salvo il diverso avviso dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, chiedeva il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. L’amministrazione procedente respingeva l’istanza, richiamando una segnalazione Schengen inserita da altro Stato membro. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione dei termini procedimentali, dell’obbligo di comunicazione di avvio e delle norme sul rilascio del titolo, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Nel corso del giudizio il Collegio disponeva un’istruttoria per chiarire le ragioni della segnalazione e accoglieva l’istanza cautelare ai fini di un riesame. L’amministrazione non ottemperava all’ordine. La causa perveniva quindi alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la censura sul mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento. Per giurisprudenza consolidata tali termini hanno natura ordinatoria e non perentoria, sicché l’adozione tardiva dell’atto non ne determina di per sé l’illegittimità. Il principio vale anche in materia di immigrazione, dove la delicatezza degli interessi coinvolti — ordine pubblico e sicurezza — esclude la perentorietà del termine e conserva in capo all’amministrazione il potere di provvedere anche dopo la scadenza.
Parimenti infondata è la doglianza sulla comunicazione di avvio del procedimento. Il procedimento era stato attivato da un’istanza di parte, con la conseguenza che non sorgeva l’obbligo di avviso, residuando al più quello di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Tale comunicazione non era stata inoltrata a causa dell’irreperibilità del ricorrente in Italia.
Il nucleo della decisione riguarda la segnalazione Schengen. La giurisprudenza ammette che essa vincoli l’amministrazione al diniego, ma a condizione che contenga gli estremi del Paese di riferimento e il titolo dell’iscrizione, e presuppone la verifica della sua esistenza, della riferibilità allo straniero e della sua attualità. Nel caso concreto il provvedimento impugnato si limitava a richiamare un provvedimento di inammissibilità adottato da altro Stato membro, valido per un periodo determinato, senza indicare il titolo dell’iscrizione.
Il difetto di istruttoria è divenuto ancora più evidente dopo l’ordinanza con cui il Collegio aveva chiesto una relazione sull’attività svolta. L’amministrazione si era limitata a ribadire l’esistenza della segnalazione e il suo rinnovo, senza chiarirne le ragioni e affermando che l’espulsione già disposta non lasciava margini di valutazione. Il Collegio aveva quindi accolto l’istanza cautelare ai fini di un riesame, ma l’ordine è rimasto ineseguito.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e assorbimento delle censure non esaminate. L’amministrazione dovrà riesaminare la posizione del ricorrente in contraddittorio, concludendo il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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