Ottemperanza e verificazione contabile sul quantum del giudicato (TAR Molise n. 228 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di reclamo contro l’atto del commissario ad acta che dichiara satisfatto il credito, il giudice dell’ottemperanza può disporre una verificazione tecnico-contabile ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. ogni qualvolta sussista un contrasto tra la relazione finale del commissario e la perizia di parte circa l’idoneità dei pagamenti eseguiti a estinguere integralmente il debito risultante dal giudicato. Il pagamento parziale eseguito dal debitore va imputato prima agli interessi e alla rivalutazione, ex art. 1194 cod. civ., con la conseguenza che la sorte capitale residua si determina solo dopo tale imputazione. Le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per illegittimo ricorso al contratto a termine hanno natura risarcitoria e non retributiva, con la conseguenza che non sono assoggettate a prelievo contributivo e devono essere corrisposte al netto di ogni trattenuta previdenziale.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 138 del 27 dicembre 2022 della Corte di Appello di Campobasso – Sezione Lavoro, che aveva condannato l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise a corrispondere alla lavoratrice differenze retributive e un’indennità risarcitoria per l’illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro. A fronte dell’inadempimento, il TAR Molise, con la sentenza n. 194 del 23 giugno 2025, aveva ordinato all’ente di dare integrale esecuzione al giudicato, specificando i criteri di imputazione dei pagamenti parziali. L’amministrazione aveva poi provveduto a un ulteriore bonifico, mentre il commissario ad acta nominato per l’esecuzione aveva dichiarato concluso l’incarico ritenendo il pagamento satisfattivo. La lavoratrice ha quindi proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., contestando la nullità degli atti del commissario e sostenendo la persistenza di un credito residuo per capitale, interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che la deliberazione del commissario ad acta n. 2 del 20 gennaio 2026 e la relazione finale allegata hanno ritenuto integralmente satisfatto il credito della ricorrente, mentre la perizia di parte prodotta dalla lavoratrice contesta tale conclusione, affermando che residuerebbe una somma a titolo di sorte capitale. Il contrasto tra gli atti del commissario e la relazione tecnica di parte concerne la corretta quantificazione del dovuto e l’applicazione del criterio legale di imputazione dei pagamenti parziali.
Il Collegio osserva che la sentenza n. 194 del 2025 aveva già chiarito che il versamento dell’ente deve essere imputato prima a interessi e rivalutazione, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., e solo successivamente alla sorte capitale. La stessa sentenza aveva distinto la sorte capitale – comprensiva delle differenze retributive lorde e del risarcimento del danno, non soggetto a prelievo contributivo – dagli accessori. Emerge pertanto l’esigenza di accertare con precisione se i pagamenti medio tempore eseguiti dall’Azienda Sanitaria siano sufficienti a garantire l’integrale soddisfazione della pretesa creditoria, anche alla luce delle conclusioni divergenti raggiunte dal commissario e dal consulente di parte.
Il Tribunale ravvisa quindi l’esigenza istruttoria di disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., affidando l’incarico al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Campobasso, con facoltà di delega. Al verificatore è richiesto di ricostruire le vicende relative ai pagamenti disposti dall’ente, di confrontare la relazione finale del commissario con la perizia di parte e di illustrare analiticamente gli eventuali importi ancora dovuti, anche in relazione alla natura delle somme riconosciute a titolo risarcitorio e alla loro non assoggettabilità a prelievo contributivo.
La camera di consiglio per la prosecuzione del giudizio è fissata al 4 novembre 2026, con obbligo per la Segreteria di comunicare l’ordinanza alle parti e al verificatore nominato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.