Termini procedimentali non perentori e vizi formali non invalidanti (TAR Calabria n. 1327 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo, in difetto di una espressa previsione di legge che vi colleghi specifiche conseguenze, non determina l’illegittimità dell’atto conclusivo, potendo rilevare solo sul piano della responsabilità risarcitoria per danno da ritardo. I vizi di carattere meramente formale della procedura, quali l’omessa pubblicazione del decreto di nomina della commissione di valutazione o la mancanza di recapiti informativi nel bando, non comportano l’annullamento del provvedimento quando non sia allegata né dimostrata una lesione sostanziale degli interessi del partecipante. La motivazione dell’esclusione è adeguata quando il punteggio attribuito risulti inferiore alla soglia stabilita dal bando e l’interessato non alleghi ragioni puntuali idonee a contestare la valutazione.
Il Fatto
Una associazione sportiva ha impugnato il decreto dirigenziale con cui la Regione ha approvato la graduatoria definitiva per la concessione di contributi destinati a grandi eventi turistici a carattere sportivo, insieme al precedente decreto di approvazione degli elenchi provvisori. La domanda dell’associazione era stata valutata con un punteggio di 51 su 100 e, di conseguenza, esclusa per il mancato raggiungimento della soglia di 60 punti prevista dall’avviso pubblico.
La ricorrente ha censurato il superamento dei termini procedimentali di valutazione delle domande, la mancata pubblicazione del decreto di nomina della commissione, l’incompletezza del bando quanto ai recapiti informativi e la carenza di motivazione dell’esclusione. La Regione si è costituita chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in primo luogo i due motivi relativi alla violazione dei termini procedimentali. Il Tribunale richiama la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui la mera violazione del termine di conclusione del procedimento, in assenza di una previsione normativa che vi ricolleghi specifiche conseguenze, è irrilevante ai fini della legittimità dell’atto finale. Il ritardo può assumere rilievo, semmai, sul piano della responsabilità risarcitoria, ove ne ricorrano i presupposti. Nel caso concreto, l’avviso non collegava alcuna decadenza al superamento dei termini, che pertanto restano non perentori.
Quanto alla mancata pubblicazione del decreto di nomina della commissione, la censura è respinta perché rivolta a profili di mero rilievo formale. La ricorrente non ha dedotto che alcun componente sia stato nominato in presenza di cause di incompatibilità o contra legem, né ha allegato un interesse effettivo leso dall’omissione pubblicitaria.
Analoga sorte tocca al motivo relativo all’art. 6.5 dell’avviso. L’associazione non ha sostenuto di aver incontrato difficoltà concrete nella partecipazione alla procedura, né di essersi attivata per acquisire informazioni presso l’amministrazione. Il Tribunale richiama il principio secondo cui, nel procedimento amministrativo, la violazione delle garanzie procedimentali non comporta l’annullamento dell’atto qualora le violazioni formali non abbiano inciso sulla sua legittimità sostanziale.
Infine, la censura sulla motivazione dell’esclusione è respinta. L’allegato al decreto dirigenziale indica espressamente il punteggio inferiore a 60 e il richiamo al punto 4.6.2 dell’avviso, che testualmente prevede che le domande non raggiungenti la soglia di 60 punti non sono ammesse a finanziamento. La ricorrente non ha allegato ragioni puntuali atte a contestare la valutazione e a giustificare un diverso punteggio. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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