Improcedibile il ricorso sui patti di collaborazione per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Piemonte n. 534 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le condizioni dell’azione devono sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione, con conseguente potere del giudice amministrativo di verificarne la persistenza in entrambi i momenti. L’annullamento di un patto di collaborazione per la cura dei beni comuni urbani non arreca alcuna utilità al ricorrente quando, nelle more, l’amministrazione abbia revocato la qualificazione dell’immobile come bene comune e sia receduta dal patto. In tale ipotesi l’impugnazione è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il mero auspicio di prevenire future e ipotetiche iniziative analoghe non integra un interesse attuale e concreto, ma solo eventuale e subordinato a un futuro esercizio del potere amministrativo.
Il Fatto
La Regione ricorrente impugnava la deliberazione con cui la Giunta comunale aveva approvato la proposta di collaborazione presentata da un gruppo spontaneo di cittadini per la cura e la rigenerazione di un immobile e della relativa area esterna, nonché il conseguente patto di collaborazione adottato ai sensi del regolamento comunale sui beni comuni urbani. Il ricorso investiva anche gli atti presupposti e connessi, tra cui le deliberazioni di avvio della co-progettazione e di approvazione del patto, oltre a un’ordinanza dirigenziale.
Nel corso del giudizio l’amministrazione comunale comunicava al comitato proponente il recesso dal patto di collaborazione e, con successiva deliberazione, dava atto della cessazione della qualificazione del manufatto quale bene comune. La questione centrale diveniva quindi la verifica della persistenza dell’interesse al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che le condizioni dell’azione — legittimazione e interesse — sono necessarie per evitare che il giudizio amministrativo si trasformi in una forma di giurisdizione oggettiva, volta a tutelare l’astratto interesse alla legalità amministrativa anziché gli interessi di parte. L’azione è proponibile solo dal titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, avente consistenza di interesse legittimo, correlata al bene della vita inciso dall’esercizio del pubblico potere.
Il Tribunale ribadisce che l’interesse al ricorso deve sussistere tanto al momento della proposizione del gravame quanto a quello della decisione, con correlativo potere del giudice di verificarne la persistenza.
Nel caso concreto, il recesso dal patto e la cessazione della qualificazione del bene comune hanno fatto venir meno la possibilità per la ricorrente di trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento. L’impugnazione è pertanto divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Collegio esclude che possano radicare l’interesse le deduzioni della ricorrente sulla necessità di prevenire la possibile reiterazione di strumenti analoghi. Tali iniziative future sono meramente eventuali e potranno essere censurate con apposite impugnazioni se e quando verranno attuate: l’interesse paventato non è diretto né concreto, ma eventuale e subordinato a un futuro esercizio del potere amministrativo. L’integrale compensazione delle spese di lite consegue al contenuto della decisione.
Nota della Redazione
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