Obbligo vaccinale del dipendente in malattia e sospensione dal servizio (TAR Piemonte n. 145 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale introdotto dall’art. 4-ter del D.L. n. 172 del 2021, per il personale appartenente al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, non è condizionato all’effettivo e attuale svolgimento del servizio. Esso è ancorato al solo dato astratto e generale dell’appartenenza del dipendente alla categoria selezionata dal legislatore, con la conseguenza che resta operante anche durante i periodi di assenza per malattia o infortunio. Le uniche deroghe ammesse sono quelle previste dal comma 2 dell’art. 4 del D.L. n. 44 del 2021, ossia le specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico curante o vaccinatore. Il lavoratore inadempiente non ha diritto, per il periodo di sospensione, né alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento, ivi compreso l’assegno alimentare, poiché si sottrae per libera scelta alle condizioni di sicurezza della prestazione.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente Capo del Corpo della Polizia Penitenziaria in servizio presso una Casa Circondariale, aveva prenotato la somministrazione del vaccino contro l’infezione da Covid-19, fissando l’appuntamento al 2 febbraio 2022. Prima di tale data era rimasto assente dal servizio per un infortunio occorso sul lavoro, con prognosi prorogata. La Direzione della struttura, con decreto del 1° febbraio 2022, accertava l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e disponeva la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento. La misura veniva interrotta dal 8 marzo 2022.

Il ricorrente ha impugnato il decreto e la circolare presupposta, chiedendo l’annullamento e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme non corrisposte, oltre interessi e rivalutazione, ovvero, in subordine, di un assegno alimentare. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dal primo motivo, con cui il ricorrente sosteneva che, durante lo stato di malattia o infortunio, non sarebbe necessaria la vaccinazione fino al rientro sul luogo di lavoro. Il Tribunale ha dato continuità all’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 2831 e n. 2835 del 2024 e n. 9741 del 2023: l’art. 4 del D.L. n. 44 del 2021 non condiziona l’obbligo all’effettivo svolgimento del servizio e ammette deroghe solo nei casi del comma 2, ovvero in presenza di accertato pericolo per la salute per specifiche condizioni cliniche documentate.

La violazione dell’obbligo è dunque ancorata al dato astratto dell’appartenenza alla categoria, senza che rilevi l’assenza dal lavoro per congedo o malattia. La previsione è preordinata ad arginare possibili condotte elusive, perpetrabili attraverso pratiche di strumentalizzazione del regime della malattia.

Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata previsione di un assegno alimentare, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2024 e la n. 15 del 2023: l’effetto per cui al lavoratore inadempiente non sono dovuti “la retribuzione né altro compenso o emolumento” giustifica anche la non erogazione dell’assegno. Non sono validi tertia comparationis le ipotesi di sospensione cautelare ex art. 82 del D.P.R. n. 3 del 1957 o ex art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, perché in quei casi la sospensione è provvisoria e priva di carattere sanzionatorio. Nel caso dell’obbligo vaccinale, invece, è il lavoratore a sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza della prestazione.

Il terzo motivo, sulla presunta insicurezza dei vaccini, è stato respinto richiamando la Corte costituzionale n. 14 del 2023: le autorità scientifiche attestano concordemente sicurezza ed efficacia dei vaccini oggetto di autorizzazione condizionata, con reazioni avverse gravi di frequenza rara e non tali da superare i benefici. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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