Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio avverso l’inerzia sulla V.I.A. (TAR Puglia n. 914 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, depositata prima della camera di consiglio, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che residui alcun potere di apprezzamento nel merito in capo al giudice.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso l’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza presentata per il rilascio del provvedimento di V.I.A. relativo a un impianto agri-voltaico, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione a provvedere e a rimborsare il 50% dei diritti di istruttoria, con nomina di un commissario ad acta.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura con atti di mero rito. Alla camera di consiglio dell’8 giugno 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio rileva che la società ricorrente aveva depositato in data 5 giugno 2026 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione, intervenuta prima che la causa fosse trattenuta per la decisione, determina l’improcedibilità del ricorso.

Secondo il generale principio del processo amministrativo, la parte ricorrente mantiene la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. In tale lasso temporale, la manifestazione della volontà di non proseguire il giudizio è vincolante per il giudice, che non può esaminare il merito della controversia ma deve limitarsi a prendere atto della perdita di interesse.

Il Tribunale, pertanto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., reputando congrua l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, in ragione della peculiarità e complessità procedimentale della vicenda, della modalità di definizione del giudizio e della condotta processuale dei contendenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *