Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per carta docente (TAR Piemonte n. 482 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi su sentenze del giudice del lavoro e ordina l’esecuzione dei titoli nel termine assegnato. Il ricorso è ammissibile quando la sentenza azionata è stata notificata in copia attestata conforme all’originale, ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ., e quando alla data di proposizione era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’omessa contestazione dell’inadempimento consolida il presupposto dell’ottemperanza. Per il caso di protratta inottemperanza va nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e si trasmettono gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su distinte sentenze del giudice del lavoro, che avevano riconosciuto il diritto all’erogazione delle somme per la carta docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento. Ciascuna sentenza è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale e notificata in via telematica al Ministero, che non ha provveduto.

Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. I ricorsi, affidati allo stesso difensore e con esito omogeneo, sono stati trattati congiuntamente e riuniti secondo le misure organizzative adottate dal Presidente della Sezione per lo smaltimento dell’arretrato in materia. Le cause sono state trattenute in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, per ciascun ricorso, sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata tramite posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato. Questi elementi integrano i presupposti dell’azione di ottemperanza.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate in favore dei ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Quanto alle spese, il Tribunale le ha liquidate per ciascun ricorso e indipendentemente dalla disposta riunione, sulla base della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione a norma dell’art. 4, comma 1, del medesimo DM, ridotte in ragione della serialità della controversia e della situazione di difficoltà operativa dell’amministrazione. Ha disposto la distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, e la refusione del contributo unificato. Infine ha mandato alla Segreteria di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza in materia di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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