Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 481 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze che riconoscono al personale docente il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo accerta la ritualità della notificazione del titolo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio, quindi ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. All’inerzia dell’Amministrazione conseguono la nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. La riunione dei ricorsi, disposta per fini di economia processuale, non incide sul contenuto delle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese.

Il Fatto

Più ricorrenti, docenti, hanno agito dinanzi al TAR Piemonte per ottenere l’ottemperanza a sentenze del giudice del lavoro che avevano accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione delle relative somme.

Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, previa riunione, sono state trattate congiuntamente e trattenute in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato, per ciascun ricorso, la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. e notificate a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali.

È stata accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto. Il dies a quo decorre dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem dall’adempimento spontaneo ovvero dalla data di efficacia della nomina del commissario.

Le spese sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, in misura ridotta per la serialità della controversia e per l’oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Tribunale ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza, ravvisando profili di potenziale danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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