Esclusione per gravi infrazioni alla sicurezza: misure di self-cleaning generiche e inidonee (TAR Campania n. 4785 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 richiede che la stazione appaltante accerti, con qualunque mezzo adeguato, la sussistenza di una grave infrazione alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La valutazione dell’Amministrazione circa la gravità dell’infrazione e l’idoneità delle misure di self-cleaning ex art. 96 del medesimo decreto è autonoma e non presuppone una condanna penale definitiva dell’operatore. Le misure di self-cleaning devono essere concrete, circostanziate e dimostrate, non potendosi risolvere in generici richiami alla collaborazione con gli enti ispettivi. La verifica del possesso dei requisiti non è assoggettata a termini perentori, con la conseguenza che il decorso del tempo non consolida alcun legittimo affidamento in capo all’operatore.
Il Fatto
Una società , risultata prima in graduatoria in una gara per l’affidamento di servizi di manutenzione del verde indetta da un Comune, veniva esclusa dalla procedura ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 per la ritenuta sussistenza di gravi infrazioni in materia di sicurezza sul lavoro, emerse a seguito di un infortunio occorso a un lavoratore e delle successive verifiche condotte dall’ASL e dall’INAIL. La società impugnava l’esclusione, deducendo vizi di motivazione, l’idoneità delle misure di self-cleaning adottate e la violazione del legittimo affidamento derivante dal lungo lasso di tempo intercorso tra l’avvio del procedimento e l’adozione del provvedimento espulsivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune per mancata notifica alla seconda graduata, rilevando che, al momento della notifica, non era ancora intervenuta alcuna aggiudicazione in suo favore, sicché la stessa non era titolare di una posizione giuridica qualificata che imponesse l’integrazione del contraddittorio. Ha altresì dichiarato irrituale la memoria di replica della ricorrente, in quanto depositata in assenza di nuove memorie dell’Amministrazione da controdedurre.
Nel merito, il Collegio ha escluso i vizi di motivazione dedotti, ritenendo il provvedimento di esclusione sorretto da un’istruttoria congrua e da una motivazione adeguata. In particolare, la gravità dell’infrazione è stata desunta non implausibilmente dalla considerazione integrata della mancata predisposizione di misure antinfortunistiche, del grave infortunio patito dal lavoratore e della mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite nell’immediatezza del fatto. Il Tribunale ha poi rimarcato l’autonomia di valutazione dell’Amministrazione rispetto a quella del giudice penale, atteso che la norma non richiede una condanna definitiva ma una grave infrazione debitamente accertata con qualunque mezzo adeguato, come le verifiche compiute dall’ASL e dall’INAIL.
Quanto alle misure di self-cleaning, il Tribunale ha giudicato non implausibile la valutazione di inidoneità espressa dalla stazione appaltante: le misure allegate risultavano generiche e non circostanziate, essendo la dedotta collaborazione con gli enti ispettivi riconducibile ai generali doveri di correttezza, e rimanendo indimostrate sia l’ottemperanza alle prescrizioni impartite sia l’effettiva integrazione del documento di valutazione dei rischi. È stato infine disatteso il motivo incentrato sul legittimo affidamento, poiché il procedimento di verifica non è soggetto a termini perentori e il decorso del tempo non è idoneo a consolidare alcuna posizione di vantaggio.
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Nota della Redazione
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