Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 484 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accoglibile quando la sentenza azionata sia stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificata in via telematica al domicilio reale dell’Amministrazione soccombente. Integra i presupposti dell’azione l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Accertata l’omessa ottemperanza, va ordinata l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni e va nominato sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza, con compenso rientrante nei compiti istituzionali del dipendente pubblico incaricato.

Il Fatto

La parte ricorrente ha introdotto un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza resa dal giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica in primo luogo i presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non emerge contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato.

Su queste basi il Collegio ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, si ritengono connesse ai compiti istituzionali e il relativo compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggette a dimidiazione e ridotte in ragione della marcata serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli. Si provvede alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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