Valutazione unitaria degli abusi edilizi e legittimità dell’ordine di demolizione (TAR Piemonte n. 455 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un insieme di opere edilizie preordinate a un utilizzo abitativo stabile, il giudizio sulla necessità del permesso di costruire e sulla conseguente sanzionabilità demolitoria va condotto in modo unitario, senza atomizzare i singoli manufatti. Rileva non solo l’aspetto strutturale del singolo intervento, ma anche l’elemento funzionale, verificandosi se le opere, pur separate, siano volte al medesimo scopo. Il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dal loro contestuale impatto edilizio, non dal singolo intervento. Ne segue che la valutazione complessiva si applica anche a opere minori, pertinenziali o in astratto ascrivibili all’attività edilizia libera, quando si abbinino a manufatti che presuppongono il permesso di costruire.
Il Fatto
Il Comune di Mathi ha notificato alla ricorrente un’ordinanza di demolizione avente a oggetto una casetta mobile, una roulotte, una tettoia, una recinzione, fresato di asfalto sparso, vasche di cantiere e un cavo elettrico con tombino collegato a tubo di scarico proveniente dalla casetta mobile.
Avverso il provvedimento la ricorrente è insorta deducendo varie censure, sostenendo in particolare la natura di beni mobili della casetta e della roulotte, la qualificazione della tettoia come mera pertinenza e la non assoggettabilità a permesso di costruire della recinzione, del fresato e delle ulteriori opere. All’udienza del 26 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge tutti i motivi, muovendo dal rilievo che i manufatti oggetto del provvedimento fanno parte di un insieme di opere preordinate a uno stabile utilizzo abitativo e richiedono quindi il permesso di costruire. Alla casa mobile e alla roulotte sono abbinati manufatti destinati a un approvvigionamento idrico e all’uso della fognatura pubblica, sicché non emerge alcun elemento che deponga per un uso contingente od occasionale.
Quanto alla tettoia, la doglianza è infondata perché le opere prive di titolo edilizio vanno valutate nel loro insieme, essendo l’insieme a cagionare un significativo impatto sul territorio. La persistente destinazione abitativa, evincibile dalla casa mobile e dai relativi accessori, denota un organizzato utilizzo abitativo privo dei caratteri dell’occasionalità. Il Collegio censura l’impropria atomizzazione dei singoli interventi, realizzati nel medesimo contesto di luogo e funzionali all’uso abitativo. In senso conforme richiama la giurisprudenza amministrativa, da ultimo Cons. Stato, II, n. 6151 del 2025, III, n. 7451 del 2025, VII, n. 7785 del 2025 e n. 7010 del 2025.
In ordine alla recinzione in pali di cemento alti 1,80 metri, il Tribunale osserva che la necessità del titolo abilitativo va valutata sulla scorta della natura e delle dimensioni dell’opera. Non è richiesto il permesso per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, che rientrano tra le manifestazioni del diritto di proprietà e non comportano trasformazione urbanistica. Nel caso di specie, la presenza di pali in cemento di tale altezza denota un impatto significativo che esula dal mero esercizio dello ius excludendi alios. Anche la recinzione, facendo parte di una serie di abusi preordinati all’utilizzo abitativo, va considerata unitamente alle altre opere.
Il Collegio enuncia il principio della valutazione unitaria degli interventi edilizi: non è consentita una visione frazionata del realizzato, rilevando anche l’elemento funzionale. Il principio trova applicazione anche quando occorra vagliare opere minori o pertinenziali, che pure si abbinino a manufatti presupponenti il permesso di costruire. Su questa base, il fresato di asfalto, le vasche, il cavo e il tombino, in quanto funzionali all’uso dei manufatti abusivi, seguono le sorti della casa mobile. Il ricorso è respinto; nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.