Acquisizione gratuita limitata all’area occupata dall’abuso edilizio (TAR Piemonte n. 453 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, l’atto che dispone l’acquisizione è illegittimo se opera un indistinto riferimento all’intera area di pertinenza, senza specificare e quantificare l’area di sedime, l’area occupata dall’abuso e l’area residua. L’art. 31, comma 3, del d.p.R. n. 380/2001 distingue tali superfici e detta per ciascuna una disciplina diversa ai fini della quantificazione. La pendenza del procedimento di sanatoria edilizia determina solo la temporanea inefficacia dell’ordinanza di demolizione, con ripresa del termine per l’esecuzione dal diniego o dal tacito rigetto della domanda.
Il Fatto
Il Comune, preso atto della mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione e dell’inaccoglibilità delle istanze di sanatoria, ha delimitato l’area oggetto di acquisizione ai sensi dell’art. 31 del d.p.R. n. 380/2001, costituita da alcuni mappali, e ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 20.000 nella misura massima, per la presenza di un vincolo paesaggistico.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo l’inefficacia dell’ordine di demolizione per la pendenza di plurime istanze di sanatoria, l’illegittimità della sanzione e l’eccessiva estensione dell’acquisizione, estesa a spazi di aia e terreni liberi estranei all’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la doglianza sulla pretesa inefficacia dell’ordine di demolizione. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale richiamato, la pendenza del procedimento di sanatoria edilizia non inficia la validità dell’atto sanzionatorio, ma ne determina solo la temporanea inefficacia fino all’eventuale rigetto, dal quale riprende a decorrere il termine per l’esecuzione. Il richiamo è alla Cons. Stato, II, n. 1648 del 2025.
Nel caso concreto le domande di sanatoria hanno avuto esito di tacito rigetto, non impugnato e divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.p.R. n. 380/2001. Non assume rilievo la domanda di adozione di un piano di recupero, non contemplato dall’ordinamento come strumento di sanatoria, né la richiesta di parere, l’accertamento di compatibilità paesaggistica o l’istanza di permesso di costruire per la parziale demolizione. L’unico strumento di regolarizzazione resta la sanatoria edilizia riferita all’abuso come realizzato.
La censura sull’entità dell’acquisizione è invece fondata. L’atto ha a oggetto i mappali senza specificare e quantificare l’area di sedime, l’area occupata dall’abuso e quella residua, operando un indistinto riferimento all’area di pertinenza. Risulta così disatteso l’art. 31, comma 3, del d.p.R. n. 380/2001, che distingue l’area occupata dal bene e l’area di sedime dalla restante area, dettando per ciascuna una disciplina diversa.
Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento dell’atto limitatamente alla parte in cui dispone l’acquisizione dell’area di pertinenza, e respinto in ordine alla sanzione pecuniaria. Le spese sono compensate per la reciproca soccombenza parziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.