Annullamento diniego visto turistico per carenza istruttoria nel VIS (TAR Lazio n. 6200 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del visto d’ingresso per turismo deve essere sorretto da un’istruttoria adeguata e da una motivazione congrua, non essendo sufficienti dubbi meramente ipotetici e sforniti di supporto probatorio circa l’effettiva motivazione della richiesta e il collegato rischio migratorio. L’accoglimento del ricorso avverso il diniego — ancorché il motivo della richiesta sia nel frattempo venuto meno — conserva utilità ai fini della cancellazione della segnalazione negativa dal Sistema di informazione visti (VIS), idonea a pregiudicare eventuali future richieste d’ingresso nell’area Schengen. Il mancato rispetto del termine fissato dall’ordinanza cautelare per il riesame, dovuto alla chiusura della sede diplomatica, non esonera l’Amministrazione dall’onere di corroborare l’originario diniego con ulteriori elementi istruttori.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina iraniana, presentava istanza di visto d’ingresso per turismo all’Ambasciata d’Italia a Teheran, motivata dalla partecipazione alle nozze della nipote in Italia. L’Ambasciata respingeva l’istanza, prospettando dubbi sull’effettiva motivazione della richiesta e un collegato rischio migratorio.
La ricorrente impugnava il diniego, deducendo carenza istruttoria e difetto di motivazione. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare, ordinando il riesame entro il 15/06/2025. Tuttavia, la sede diplomatica, chiusa per ragioni di sicurezza dal 15/06 al 02/07/2025 a seguito dell’avvio di operazioni belliche, non aveva potuto provvedere al riesame, convocando la ricorrente a data da destinarsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che le risultanze processuali confermano il carattere meramente ipotetico dei dubbi prospettati dalla sede diplomatica, in quanto privi di idoneo supporto probatorio. L’Ambasciata, pur avendo l’onere di decidere sul riesame entro il termine perentorio fissato dall’ordinanza cautelare, non aveva addotto ulteriori elementi istruttori a sostegno dell’originario diniego. Tale inerzia, ancorché determinata dalla sopravvenuta chiusura della sede, non consente di ritenere superato il vizio di istruttoria e motivazione che affligge il provvedimento impugnato.
La Corte precisa che l’annullamento del diniego conserva comunque utilità per la ricorrente. La segnalazione negativa sul VIS, infatti, è idonea a pregiudicare eventuali, future richieste di ingresso nell’area Schengen, sicché la declaratoria di illegittimità del provvedimento — benché il motivo originario della richiesta (la partecipazione alle nozze) sia ormai venuto meno — è necessaria per consentire la cancellazione del dato dal sistema informatico.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento di diniego annullato, con liquidazione delle spese di lite a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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