Ammonimento del Questore annullato per violazione del contraddittorio e difetto di istruttoria (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento del Questore, ai sensi dell’art. 3 D.L. 14 agosto 2013, n. 93, e il decreto prefettizio che respinge il ricorso gerarchico sono illegittimi quando pongono a fondamento fatti mai contestati al destinatario nella comunicazione di avvio del procedimento. Il diritto di essere ascoltato e di indicare testi a discolpa costituisce garanzia essenziale, tanto più in vista dell’effetto stigmatizzante del provvedimento. L’istruttoria non può fondarsi sulle sole dichiarazioni della persona offesa, ma deve acquisire riscontri obiettivi, anche mediante l’audizione dell’interessato e di persone informate dei fatti estranee alla cerchia del denunciante.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato, impugna il provvedimento del Prefetto di Trieste del 10.1.2025, che ha respinto il ricorso gerarchico avverso l’ammonimento orale adottato dal Questore il 16.7.2024 ai sensi dell’art. 3 D.L. 93/2013, con l’invito a tenere condotta conforme alla legge e a non porre più in essere atti di violenza domestica.

L’ammonimento trae origine da una segnalazione della ex compagna, anch’essa Assistente della Polizia di Stato, che aveva riferito di condotte vessatorie nell’ambito della gestione condivisa della figlia minore, tra cui il mancato rilascio del documento di identità della bambina nel periodo pasquale 2024 e un episodio del 29.3.2024 relativo alle modalità di consegna della minore. Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, respinto dal Prefetto, e ha quindi adito il TAR deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria e di contraddittorio, oltre all’insussistenza dei presupposti dell’ammonimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sotto il profilo della violazione del contraddittorio procedimentale e del difetto di istruttoria. Il provvedimento prefettizio del 10.1.2025 contiene un fatto del tutto nuovo — una richiesta di aiuto della ex compagna risalente al 2021, con riferimento a un episodio relativo all’accesso alla cantina — mai contestato prima e sul quale il ricorrente non è stato posto in condizione di controdedurre, né in sede di osservazioni, né in sede di ricorso gerarchico.

Già l’ammonimento del Questore era stato adottato senza il rispetto del contraddittorio. La comunicazione di avvio del procedimento del 2.5.2024 contestava l’episodio del documento di identità e quello del 29.3.2024; l’ammonimento risultava invece motivato su fatti ulteriori, tra cui il comportamento scarsamente collaborativo in occasione del ricovero ospedaliero della ex compagna il 24.5.2024 e due interventi delle Forze di polizia dell’agosto 2020, per la prima volta individuati in termini precisi. Ne deriva un’obliterazione del contraddittorio e un sostanziale difetto di istruttoria, essendo i provvedimenti fondati sulle sole dichiarazioni della controinteressata.

Il Collegio richiama il costante orientamento giurisprudenziale e la sentenza CEDU sez. I n. 10794/12 del 22.6.2023, nonché CGARS 29.5.2024, n. 387, secondo cui il diritto di essere ascoltato implica anche il diritto di indicare i testi a discolpa, attesi gli effetti negativi e l’effetto stigmatizzante dell’ammonimento. La tesi erariale, secondo cui basterebbe la dichiarazione della persona offesa, non è condivisibile.

Il Collegio rileva inoltre che la versione della controinteressata non trova conferma nella documentazione in atti. Le registrazioni prodotte smentiscono la prospettazione degli episodi dell’agosto 2020 e del 29.3.2024, ove il ricorrente risulta invitare la bambina con modi garbati, ben lontani dallo “spintonamento” asserito. Anche il provvedimento del Tribunale civile di Trieste del 7.2.2025 e il successivo del 10.5.2025 evidenziano incongruenze e unilateralità del racconto della ex compagna, escludendo evidenza di comportamenti maltrattanti.

Il Collegio conclude che dalla documentazione emerge una situazione di conflittualità familiare, ma non l’adozione di comportamenti di violenza domestica da parte del ricorrente. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con condanna del Ministero dell’Interno alle spese di lite e al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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