Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e poteri del giudice amministrativo (TAR Piemonte n. 456 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito della domanda di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenze del giudice ordinario che hanno riconosciuto al personale docente il beneficio della Carta elettronica del docente, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli entro un termine perentorio. All’inutile decorso del termine consegue la nomina del Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. È inoltre dovuta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali, con dies a quo nella notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo o nell’efficacia della nomina commissariale. La riunione dei ricorsi seriali, disposta con decreto organizzativo del Presidente di Sezione, non altera i meccanismi decisionali né incide sul contenuto delle singole decisioni.
Il Fatto
Numerosi docenti, assistiti dal medesimo difensore, hanno proposto separati ricorsi per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenze del giudice del lavoro, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle somme liquidate tramite la Carta elettronica del docente. I titoli erano stati notificati in forma esecutiva e il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era decorso senza alcun pagamento. L’Amministrazione si è costituita opponendosi formalmente all’accoglimento.
Il Presidente della Sezione, con decreto n. 3/2025, aveva disposto la trattazione congiunta dei ricorsi in tema di “carta del docente” proposti dallo stesso difensore e la loro riunione in caso di esito omogeneo, stante l’elevata incidenza della materia sul contenzioso del Tribunale. Le cause sono state trattenute in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la riunione dei ricorsi è operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento e non altera i meccanismi decisionali del giudizio. In ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda: la sentenza azionata è stata rilasciata in copia conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Non vi è contestazione sull’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, sono ritenute connesse ai relativi compiti istituzionali: il compenso del Commissario è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Il Collegio accoglie inoltre la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato.
Quanto alle spese, il Tribunale le liquida per ciascun ricorso e indipendentemente dalla riunione, sulla scorta dei parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ridotti in ragione della marcata serialità della controversia e dell’oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli. Dispone la distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, e manda alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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