Valutazione comparativa nei concorsi universitari e insindacabilità del merito tecnico (TAR Piemonte n. 107 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari, il voto numerico attribuito dalla Commissione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale, contiene in sé la motivazione e non richiede ulteriori spiegazioni. La valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento o violazione dei criteri predeterminati. Il giudizio positivo espresso in sede di VQR o di A.S.N. non vincola la Commissione, operando su criteri e finalità diversi. La norma regolamentare di Ateneo, suscettibile di applicazione ripetuta e lesiva solo con l’atto applicativo, va impugnata insieme a quest’ultimo: la sua autonoma impugnazione tardiva è irricevibile. Le censure introdotte con memoria non notificata integrano inammissibile modificazione della domanda.

Il Fatto

L’Università di Torino indice una procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, legge n. 240/2010, per il settore della Storia dell’arte moderna. La Commissione, nominata con decreto rettorale, fissa i criteri di valutazione in una seduta anteriore alla conoscenza dei nominativi e assegna i punteggi in una seduta successiva. All’esito, la candidata controinteressata si colloca al primo posto; il ricorrente, collocatosi al secondo, impugna gli atti della procedura.

Il ricorrente lamenta l’erronea attribuzione dei punteggi per l’attività di ricerca, per le pubblicazioni scientifiche e per l’attività didattica, deducendo violazione dei criteri predeterminati, difetto di motivazione e disparità di trattamento. Proposto ricorso introduttivo, il ricorrente notifica motivi aggiunti estendendo l’impugnativa al Regolamento di Ateneo sulle chiamate, alla delibera di chiamata del Dipartimento, al decreto di nomina e alla presa di servizio della controinteressata.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva la parziale irricevibilità dei motivi aggiunti nella parte in cui gravano il Regolamento di Ateneo. L’atto a contenuto generale esplica effetti lesivi solo con l’atto applicativo, che nel caso di specie è il decreto rettorale di approvazione degli atti, pubblicato il 22 luglio 2025. I motivi aggiunti, notificati il 15 novembre 2025, sono dunque tardivi rispetto a tale momento.

Nel merito, il primo motivo è infondato e inammissibile. L’errore materiale della Commissione nel conteggio di un convegno è irrilevante, poiché il punteggio assegnato risulta proporzionato al raffronto comparativo con gli altri candidati. Anche ove accolto, il maggior punteggio prospettato non supererebbe il distacco complessivo, con conseguente difetto di interesse per mancato superamento della prova di resistenza.

Il secondo motivo è disatteso. Il Collegio distingue il criterio qualitativo delle singole pubblicazioni dal criterio quantitativo della consistenza complessiva della produzione: il ricorrente ha ottenuto un punteggio superiore proprio su quest’ultimo, a conferma della valutazione differenziata operata. Non è sostenibile che il maggior pregio qualitativo derivi indefettibilmente dalla tipologia editoriale. Quanto alla monografia accettata per la pubblicazione, il Collegio esclude che il deposito legale di cui alla legge n. 374/1939 e al d.lgs. lgt. n. 660/1945 — normativa abrogata dall’art. 8 legge n. 106/2004 e dall’art. 46 d.P.R. n. 252/2006 — costituisca parametro di legittimità del bando. Il voto numerico è motivazione sufficiente. Il giudizio VQR non vincola la Commissione, operando su criteri e finalità non coincidenti con la valutazione dell’idoneità alla docenza.

Il terzo, quarto e quinto motivo sono respinti. La conversione del monte ore in CFU costituisce mera operazione aritmetica fondata sui regolamenti didattici di Ateneo, non valutazione discrezionale. Il punteggio inferiore assegnato al ricorrente per congruenza con il settore trova giustificazione nella quota rilevante di crediti afferenti a un settore diverso. Le missioni Erasmus e gli incarichi di visiting professor, in quanto lezioni su invito e non corsi di cui si assume la responsabilità, sono stati correttamente esclusi. Infine, in base al principio di autoresponsabilità, il concorrente sopporta le conseguenze delle omissioni nella presentazione della documentazione, e l’autocertificazione è sufficiente ai fini della valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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