Demolizione su area demaniale: onere probatorio a carico dell’Ente locale (TAR Lazio n. 883 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 presuppone che l’opera abusiva insista su suolo pubblico. La natura demaniale dell’area deve essere provata dall’Ente locale in modo certo e incontestabile, non potendo essere dimostrata in via presuntiva né traslando l’onere probatorio sul privato destinatario dell’intimazione. L’illegittimità del presupposto fondante, accertata la proprietà privata del sedime, determina la caducazione dell’intero atto, restando assorbite le ulteriori censure ai sensi del principio della ragione più liquida.
Il Fatto
Le ricorrenti, comproprietarie e detentrici di un terreno con sovrastante fabbricato, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione dei manufatti, ritenuti abusivi, sul presupposto che insistessero su area demaniale marittima. Il provvedimento richiamava il rigetto delle istanze di condono ex l. n. 47/1985 ed ex l. n. 326/2003 e assegnava un termine di trenta giorni per la demolizione. Le ricorrenti hanno contestato la natura demaniale dell’area, la congruità del termine e la mancata previa diffida.
Il Comune non si è costituito in giudizio, mentre l’Agenzia del Demanio ha depositato un atto di puro stile. All’udienza camerale, dato avviso della possibilità di definizione immediata del merito, la causa è stata assunta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando la carenza di prova e di motivazione del presupposto fondante dell’ordinanza. Le ricorrenti avevano prodotto l’ordinanza di affrancazione del terreno, attestante la proprietà privata dell’area, senza che il Comune o l’Agenzia del Demanio allegassero elementi per contrastarne le risultanze.
La sentenza richiama il consolidato insegnamento per cui, quando si afferma la natura demaniale di un’area, grava sull’ente locale la prova certa e incontestabile della proprietà pubblica del sedime, come affermato da Cons. Stato, VI, n. 2451/2018 e Cons. Stato, VI, n. 3694/2022. L’atto è legittimo solo se tale ricostruzione risulta provata dall’Ente pubblico; in mancanza, l’intero provvedimento è destinato a cadere, secondo quanto affermato da TAR Piemonte, II, n. 203/2024 e TAR Piemonte, II, n. 1279/2025.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che l’occupazione di suolo pubblico non può essere dimostrata in via presuntiva. L’accertamento della demanialità avrebbe richiesto lo speciale procedimento di delimitazione previsto dall’art. 32 cod. nav. e dall’art. 58 reg. mar., da svolgersi in contraddittorio con i privati, come confermato dai precedenti citati in motivazione.
L’illegittimità del presupposto fondante ha comportato l’annullamento dell’ordinanza, con assorbimento delle restanti censure secondo il principio della ragione più liquida, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 5/2015. Le spese sono state poste a carico del Comune soccombente, mentre sono state compensate nei confronti dell’Agenzia del Demanio per la posizione marginale nella controversia.
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Nota della Redazione
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