Porto d’armi, la durata quinquennale è termine massimo e non requisito minimo (TAR Piemonte n. 105 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto di fucile per uso tiro a volo ha la durata di cinque anni dal rilascio, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 323/1969, come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 104/2018. Tale durata costituisce termine ordinario massimo, espressione di un bilanciamento tra stabilità delle aspettative e periodica revisione dell’idoneità, e non un minimo inderogabile di validità della certificazione sanitaria. La circolare del Ministero dell’Interno 31.1.2022, n. 557, nella parte in cui impone per i primi rilasci una certificazione di idoneità di durata quinquennale, trova giustificazione nella tutela dell’affidamento dei soggetti che non sono mai stati titolari di porto d’armi. Essa non è pertanto applicabile a chi, già titolare di porto d’armi per uso diverso, sia privo di qualsiasi precedente ostativo e abbia maturato un consolidato affidamento. Il diniego che assimili tale posizione al primo rilascio è illegittimo per eccesso di potere e difetto dei presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di porto d’armi per uso caccia per circa cinquant’anni e sempre regolarmente rinnovato, ha chiesto il rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo. La visita sanitaria del 6.3.2025 si è conclusa con giudizio di idoneità accompagnato dalla prescrizione di rivalutazione dopo dodici mesi, quindi con validità limitata al 6.3.2026.
Ricevuto il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, il ricorrente ha presentato osservazioni, non accolte. Il Questore ha respinto l’istanza richiamando la circolare ministeriale del 31.1.2022, che subordina il primo rilascio a una certificazione sanitaria di durata pari al quinquennio della licenza. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo l’annullamento e, occorrendo, la disapplicazione della circolare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che i fatti presupposti sono pacifici: il giudizio sanitario di idoneità ha validità annuale, nessun abuso o problema penale è mai stato contestato al ricorrente e questi è stato titolare di porto d’armi per uso caccia per circa cinquant’anni.
Il ragionamento dell’amministrazione si fonda su tre passaggi: durata quinquennale della licenza, validità annuale dell’abilitazione sanitaria, indirizzo ministeriale che impone per le prime istanze una certificazione di pari durata. Poiché il ricorrente non era titolare di porto d’armi per lo specifico uso tiro a volo, l’istanza è stata trattata come primo rilascio.
La Corte ritiene fondata la tesi del ricorrente. La norma applicabile stabilisce unicamente che la licenza “ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio”; non distingue tra primo rilascio e rinnovi e non qualifica quel termine come minimo. Si tratta di un termine ordinario, frutto del bilanciamento tra l’esigenza di stabilità delle aspettative degli istanti e la necessità di periodiche revisioni in un ambito delicato per la sicurezza pubblica. In tal senso depone anche la giurisprudenza citata (TAR Parma n. 220/2022).
Quanto alla circolare, essa introduce un indirizzo restrittivo e prudenziale, che resta interpretazione amministrativa soggetta alla legge. Anche volendone ammettere la ragionevolezza, l’indirizzo si rivolge a soggetti mai titolari di porto d’armi, privi di qualsiasi affidamento. Il provvedimento impugnato assimila invece la posizione del ricorrente a quella di un neofita sul solo rilievo del diverso uso del titolo: assunto incoerente con la ratio dell’indirizzo ministeriale. Il ricorrente, in cinquant’anni, non ha manifestato alcun problema e ha maturato un consolidato affidamento.
Mancando ragioni ostative di ordine pubblico e sussistendo una valutazione sanitaria positiva, ancorché temporalmente limitata, non si comprende l’esigenza di tutela che impedirebbe di continuare una pratica abituale nei limiti delle capacità fisiche attestate. Il primo motivo è fondato e assorbe ogni altra contestazione. L’amministrazione dovrà rivalutare tempestivamente il ricorrente, consentendogli di beneficiare dell’autorizzazione per tutto il tempo indicato da certificazioni positive, anche di durata inferiore al quinquennio. Le spese sono compensate per la natura interpretativa della decisione.
Nota della Redazione
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