Ottemperanza alle sentenze del tribunale delle acque e penalità di mora (TAR Sicilia n. 1569 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze del Tribunale regionale delle acque pubbliche rientrano tra i provvedimenti suscettibili di ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. La penalità di mora, richiesta dalla parte e non manifestamente iniqua, è quantificata in misura percentuale rispetto alla somma oggetto di condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse, e decorre dalla pubblicazione dell’ordine di ottemperanza. Gli interessi non possono essere riconosciuti sulle somme per le quali il titolo abbia già disposto la relativa liquidazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale regionale delle acque pubbliche della Sicilia aveva condannato il Consorzio intimato al risarcimento dei danni conseguenti all’inondazione del suo terreno, provocata dalla rottura di un tratto della condotta idrica gestita dall’ente, oltre al rimborso delle spese sostenute e dei costi di difesa.
Dopo la notificazione del titolo e la presentazione di un’istanza di pagamento, il Consorzio ha disposto con propria determina la liquidazione delle somme. L’ente è però rimasto inadempiente, anche dopo la notificazione di un atto di precetto e di un precetto in rinnovazione. Di qui il ricorso per ottemperanza, integrato da motivi aggiunti con cui il ricorrente ha chiesto la condanna alle penalità di mora e il rimborso delle ulteriori spese sostenute per le iniziative esecutive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato consolidato: le sentenze del Tribunale regionale delle acque pubbliche rientrano tra quelle suscettibili di ricorso per ottemperanza. Il ricorrente ha notificato la pronuncia sia al difensore costituito nel giudizio definito, sia all’indirizzo PEC dell’amministrazione, e ha prodotto la certificazione della mancata impugnazione. Il Consorzio, pur destinatario dell’ordine istruttorio con cui la Sezione aveva chiesto chiarimenti sull’esecuzione della determina di liquidazione, non ha reso alcuna risposta.
Da qui l’accoglimento del ricorso quanto all’obbligo di pagamento delle somme dovute in base al titolo, con l’avvertenza di detrarre quelle eventualmente già corrisposte in esecuzione della determina, onde evitare duplicazioni di pagamento. Il ricorso è invece respinto sulle ulteriori voci chieste con i motivi aggiunti: le spese per l’avvio di altre iniziative esecutive, perché il loro esito infruttuoso è frutto di una libera scelta del ricorrente, che ben avrebbe potuto agire in ottemperanza sin dall’inizio, anche senza previa diffida; e le spese per il rilascio del certificato di mancata impugnazione, liquidabili solo nella misura indicata nel certificato di mancata esecuzione, essendo sufficiente una sola richiesta.
Quanto agli interessi, la domanda è rigettata sulle somme per le quali il titolo aveva già condannato l’amministrazione al pagamento degli interessi legali al soddisfo. È invece accolta sulle ulteriori voci indicate nella sentenza, per le quali nessuna liquidazione di interessi era stata disposta: tali interessi decorrono dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza di ottemperanza.
La domanda di penalità di mora è accolta. Il Collegio ravvisa i requisiti di legge: la richiesta di parte, la non manifesta iniquità e l’assenza di altre ragioni ostative. La penalità è quantificata in misura percentuale rispetto alla somma oggetto di condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse, soluzione ritenuta equa dalla giurisprudenza amministrativa in materia di corresponsione di somme di denaro. Il dies a quo è fissato alla pubblicazione dell’ordine contenuto nella sentenza.
Per l’effetto, il Collegio dichiara l’obbligo del Consorzio di ottemperare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza e nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, per il compimento degli atti necessari all’esatta esecuzione del giudicato, anche in punto di verifica degli eventuali pagamenti già effettuati.
Nota della Redazione
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