Obbligo di pulizia delle pertinenze stradali e specialità dell’art. 14 cod. strada (TAR Sicilia n. 1571 del 30.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rifiuti abbandonati sulle strade e sulle loro pertinenze, l’art. 14 del d.lgs. n. 285/1992 opera come norma speciale rispetto all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. L’obbligo di pulizia e rimozione grava sull’ente proprietario, concessionario o gestore della strada, in ragione del rapporto di appartenenza del bene. Tale obbligo ha carattere oggettivo e prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa in capo all’autore dell’abbandono. La violazione degli obblighi di manutenzione e custodia stradale integra il profilo della colpa presupposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, sì che il Comune può ordinare al gestore la rimozione. Ne deriva la legittimità dell’ordinanza sindacale, non sindacabile per difetto di motivazione sull’elemento psicologico.

Il Fatto

La società ricorrente, ente gestore di un tratto di strada statale, agisce per l’annullamento dell’ordinanza n. 2 del 22 gennaio 2025, con cui il Sindaco di un Comune ha ordinato la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, abbandonati da ignoti su aree di pertinenza stradale, con richiesta di risarcimento del danno.

L’ordinanza è stata adottata su richiesta della Procura della Repubblica ed è motivata sul divieto di abbandono incontrollato di rifiuti e sul richiamo all’art. 14 del codice della strada. La ricorrente ha dedotto di aver essa stessa denunciato l’illecito, di aver segnalato più volte la presenza di rifiuti e di aver concesso in comodato al Comune un sistema di videosorveglianza. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che il ricorso è divenuto parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente documentato di aver eseguito l’ordinanza. L’atto ha cessato di produrre effetti, con conseguente inutilità dell’eventuale annullamento. Sussiste però una domanda risarcitoria, che impone l’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., secondo la lettura dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022.

Nel merito, il Collegio esamina congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, afferenti all’individuazione del soggetto obbligato e alla necessità dell’elemento psicologico. È incontestato che la ricorrente sia l’ente gestore del tratto e che non abbia provato la dismissione delle aree ai fini della circolazione.

L’art. 2 del d.lgs. n. 143/1994 e l’art. 14 del d.lgs. n. 285/1992 pongono in capo all’ente proprietario la manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze. Il Collegio aderisce all’orientamento che qualifica l’art. 14 del codice della strada come norma speciale rispetto all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, richiamando TAR Catania n. 800/2019, confermata dal CGARS n. 395/2020, e Cons. Stato n. 3967/2019.

Gli artt. 184 e 198 del d.lgs. n. 152/2006 non attribuiscono specificamente ai Comuni la rimozione dei rifiuti abbandonati sulle strade: il primo si limita alla classificazione dei rifiuti, il secondo alla gestione dei rifiuti urbani. L’obbligo di rimozione ricade dunque sull’ente gestore, in forza del rapporto di custodia connesso all’appartenenza del bene.

Il Collegio esclude che l’addebito sia avvenuto a titolo oggettivo. L’art. 14 del d.lgs. n. 285/1992 costituisce il parametro normativo per l’individuazione del profilo della colpa richiesto dall’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006: i doveri di pulizia “colorano” l’elemento psicologico, come chiarito da Cons. Stato n. 2171/2021 e TAR Lecce n. 109/2015. Quanto al primo motivo, la comunicazione di avvio è superflua per le esigenze di celerità e, in ogni caso, il contenuto vincolato del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. La domanda risarcitoria è rigettata; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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