La controversia sulle ferie dei docenti spetta al giudice ordinario (TAR Puglia n. 995 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso aziende sanitarie si sdoppia in due distinti rapporti: quello con l’Università, retto dallo stato giuridico del personale universitario, e quello con l’azienda sanitaria, disciplinato dalle norme del Servizio sanitario nazionale. Quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda medesima. Ne consegue che le controversie relative al rapporto con l’azienda sanitaria, ivi incluse quelle concernenti la fruizione e la retribuzione delle ferie, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, e non già al giudice amministrativo.

Il Fatto

Alcuni docenti di medicina in quiescenza dell’Università degli Studi di Bari hanno adito il TAR Puglia per ottenere l’accertamento del diritto alla retribuzione di giorni di ferie, anche per festività soppresse, non fruiti nei dieci anni antecedenti il collocamento a riposo e la condanna dell’Ateneo al pagamento dei relativi emolumenti, previo annullamento degli atti del Direttore Generale ostativi al riconoscimento del diritto.

L’Università resistente ha eccepito in limine il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sostenendo che i ricorrenti avevano svolto funzioni assistenziali presso i Dipartimenti universitari convenzionati con l’Azienda Ospedaliero Universitaria, il cui assetto organizzativo li vedeva inseriti quali beneficiari sostanziali delle prestazioni medico-assistenziali. I ricorrenti hanno invece eccepito la nullità della memoria difensiva con cui l’eccezione era stata sollevata, deducendo l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione per non averla proposta nell’atto di costituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’istanza di rinvio formulata dai ricorrenti e ha respinto il rilievo di nullità della memoria avversaria, ritenendo rituale e tempestiva l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata con la memoria ex art. 73 cod. proc. amm. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione è stata quindi esaminata nel merito.

Richiamato il disposto dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999, la sentenza ha ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui la norma distingue il rapporto di lavoro dei professori con l’Università da quello instaurato con l’Azienda Ospedaliera e sottopone quest’ultimo alle norme del personale del Servizio sanitario nazionale. Ne deriva che, ove la parte datoriale sia l’Azienda sanitaria, la fruizione delle ferie e la relativa disciplina rientrano nell’ambito dell’attività svolta in afferenza assistenziale e sono regolate dal d.lgs. n. 66/2003 e dalle disposizioni contrattuali del Comparto Sanità.

I giudici hanno quindi accertato che i ricorrenti avevano svolto le proprie prestazioni presso i Dipartimenti universitari convenzionati con l’Azienda Ospedaliero Universitaria, in cui risultavano inseriti nell’assetto organizzativo per effetto del conferimento delle funzioni assistenziali. La domanda, investendo profili che incidono sull’organizzazione dell’attività assistenziale sanitaria, è stata ritenuta attratta nella giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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