Impianti fotovoltaici a servizio di CER ammessi in zona agricola E2 (TAR Sicilia n. 1517 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fascia di 500 metri da un bene paesaggisticamente vincolato non integra un divieto assoluto di realizzazione di impianti FER: l’art. 20, comma 7, d.lgs. n. 199/2021 vieta di dichiarare non idonee le aree non incluse tra quelle idonee, e l’art. 8, comma 8, d.lgs. n. 190/2024 onera il Comune di acquisire gli assensi delle amministrazioni preposte al vincolo, anche mediante conferenza di servizi. Il divieto di impianti produttivi nelle sottozone E2 del PRG, riferito agli impianti di produzione agricola e zootecnica, non si estende agli impianti fotovoltaici a terra, che non sviluppano cubatura in senso edilizio e restano compatibili con la destinazione agricola. L’asservimento urbanistico del fondo non impedisce interventi privi di rilevanza volumetrica. Il diniego è illegittimo ove il Comune non sospenda il termine per l’integrazione documentale della PAS ai sensi dell’art. 8, comma 6, d.lgs. n. 190/2024 e non indichi specificamente i documenti mancanti.

Il Fatto

Un’impresa individuale, aderente a una Comunità Energetica Rinnovabile nella qualità di produttore, presenta al Comune un’istanza di PAS per realizzare un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 743,04 kWp su terreni con destinazione urbanistica E2 (uso agricolo).

Dopo dieci giorni dal deposito, il Comune avvia il procedimento di diniego. Malgrado le controdeduzioni e le integrazioni documentali dell’impresa, l’amministrazione dichiara la non procedibilità della PAS e nega l’autorizzazione, contestando la vicinanza a un’area vincolata, l’incompatibilità con le NTA del PRG, l’asservimento del terreno a un magazzino e la carenza documentale. L’impresa impugna il provvedimento davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità: il funzionamento di una CER non dipende dall’erogazione di contributi PNRR, né l’interesse all’impianto si esaurisce nel conseguimento degli incentivi. Quanto alla produzione documentale tardiva del Comune, i documenti attinenti alla causa possono essere acquisiti d’ufficio e il ricorrente non ha chiesto il differimento dell’udienza.

Il primo motivo è fondato. L’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021 individua le aree idonee con il parametro dei 500 metri, ma non introduce preclusioni automatiche per le aree non idonee. La vicinanza a un bene vincolato non è di per sé ostativa: l’art. 8, comma 8, d.lgs. n. 190/2024 impone al Comune di acquisire gli assensi delle amministrazioni preposte, nella specie la Soprintendenza.

Il secondo motivo è parimenti fondato. La PAS presuppone la compatibilità con gli strumenti urbanistici; la deroga richiede l’autorizzazione unica. L’interpretazione comunale del lemma “impianti produttivi” è però troppo ampia: l’art. 44 NTA si riferisce agli impianti di produzione agricola e zootecnica, non agli impianti fotovoltaici, non espressamente vietati. Il Comune non ha svolto alcun approfondimento sugli aspetti morfologici, ecologici e idraulici richiesti dall’art. 45, comma 2, NTA. L’asservimento non osta a interventi che non sviluppano cubatura: l’impianto con moduli a terra è compatibile con il vincolo preesistente.

Il terzo motivo è accolto. Il Comune non ha sospeso il termine di trenta giorni per consentire l’integrazione documentale, come previsto dall’art. 8, comma 6, d.lgs. n. 190/2024, e non ha indicato quali documenti mancassero dopo le integrazioni. Il provvedimento è quindi illegittimo e va annullato, con condanna del Comune alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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