Ordine di demolizione vincolato e irrilevante la vetustà dell’abuso (TAR Calabria n. 34 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è provvedimento a contenuto vincolato, sicché l’amministrazione soddisfa l’onere motivazionale con la descrizione dei manufatti riscontrati e l’indicazione delle disposizioni violate. Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non è idoneo a radicare in capo al privato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita. Ai fini dell’individuazione del titolo edilizio necessario occorre far riferimento all’impatto effettivo delle opere sul territorio, dovendosi qualificare come intervento assoggettato a permesso di costruire quello che, per struttura ed estensione, determini significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie, compresa la tettoia non precaria apposta a parti preesistenti dell’edificio.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione a demolire opere abusive n. 355 del 19.05.2021, con cui il Comune gli ha intimato di rimuovere i manufatti realizzati sul fabbricato di proprietà, identificati catastalmente. L’atto trae origine da una verifica della Polizia Locale, nel corso della quale è stata accertata la costruzione su suolo pubblico di una scala in cemento armato adiacente all’immobile, nonché la realizzazione, sulla veranda dello stesso, di una tettoia in legno in assenza di idoneo titolo.
Il ricorrente ha dedotto la violazione del d.P.R. n. 380/2001 e della legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere, sostenendo in particolare la vetustà della scala, esistente da oltre cinquant’anni. Il Comune non si è costituito. La richiesta cautelare è stata respinta con ordinanza per carenza di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, esaminando le censure in ordine logico. Quanto alla prima doglianza, il Collegio ha rilevato l’incontestato asservimento della scala, insistente su suolo comunale, a servizio esclusivo dell’immobile del ricorrente. La relazione tecnica di parte si è limitata ad attestare la vetustà del manufatto e la sua esistenza dal 2012, senza offrire adeguata prova della realizzazione in epoca antecedente al fabbricato.
Riguardo alla tettoia in legno, il Tribunale ha ribadito che è necessario il permesso di costruire per le strutture apposte a parti preesistenti di edifici, qualora siano prive del carattere di precarietà e presentino dimensioni tali da comportare una visibile alterazione dell’edificio. Richiamando il T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 1 del 2019, ha ritenuto che tali caratteristiche sussistano nel caso concreto, come emergente dalla documentazione fotografica allegata al ricorso.
Il Collegio ha poi enunciato il criterio dell’impatto effettivo delle opere sul territorio, richiamando il T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 6146 del 2021. Poiché natura e dimensioni dei manufatti avrebbero imposto la previa acquisizione del titolo, la censura è stata disattesa.
Infine, è stata respinta la doglianza di difetto di motivazione. L’ordine di demolizione è provvedimento a contenuto vincolato, rispetto al quale l’amministrazione può limitarsi a descrivere gli abusi e a indicare le norme violate. Il Tribunale ha escluso anche la violazione del legittimo affidamento, richiamando il Cons. Stato, Sez. V, n. 1637 del 2021, secondo cui il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera abusiva non è idoneo a radicare alcun affidamento alla conservazione della situazione illecita. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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