Obbligo di provvedere sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero (TAR Lazio n. 13400 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea, seguita dalla scadenza del termine normativamente previsto senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento, integra la fattispecie del silenzio inadempimento. L’obbligo di provvedere sussiste in capo all’Amministrazione indipendentemente da qualunque ulteriore presupposto, e la sua violazione legittima il ricorso avverso il silenzio ex art. 117 cod. proc. amm. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al d.lgs. n. 206/2007, che recepisce la Direttiva 2005/36/CE, è pari a quattro mesi, computati sommando il termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione a quello di tre mesi per l’adozione del provvedimento conclusivo. In caso di accoglimento, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente specializzata, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda, protocollata il 23 aprile 2025, per ottenere il riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. n. 206/2007. L’obiettivo era l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati per la classe di concorso ADSS. Decorso inutilmente il termine di legge, l’Amministrazione non aveva ancora concluso il procedimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza. Il Collegio ha osservato che la fattispecie del silenzio inadempimento richiede la presenza di due presupposti: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto un provvedimento. Nel caso di specie, entrambi i presupposti erano integrati, poiché l’Amministrazione non si era pronunciata sulla domanda del 23 aprile 2025.

Quanto al termine, il Tribunale ha richiamato l’art. 16, comma 2 e comma 6, del d.lgs. n. 206/2007. La norma prevede, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l’accertamento della completezza della documentazione e la notizia all’interessato, con la possibilità di richiedere integrazioni; sul riconoscimento deve provvedere l’autorità competente entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il Collegio ne ha desunto che il termine complessivo per la conclusione del procedimento raggiunge al massimo quattro mesi, nel caso in cui l’Amministrazione abbia esercitato la facoltà di richiedere integrazioni documentali.

Accertata l’inerzia del Ministero, perdurante anche oltre il termine massimo, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni.

Nel definire i criteri di valutazione, il Collegio ha precisato che l’Amministrazione e il commissario ad acta, nel portare a compimento il procedimento, dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, e ai principi espressi dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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