Accesso difensivo al verbale ispettivo INPS con oscuramento dei terzi (TAR Sicilia n. 1478 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dall’accesso dei documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività ispettive, prevista dall’art. 24, comma 6, lettera d), della legge n. 241/1990 e dal D.M. n. 757/1994, non opera in senso assoluto. In forza della norma di chiusura dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, resta fermo l’obbligo di ostensione dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere propri interessi giuridici. L’Amministrazione è tenuta a un bilanciamento in concreto tra l’interesse difensivo del richiedente e la riservatezza dei terzi, non potendo invocare una presunzione assoluta di pregiudizio. Ove emergano esigenze di riservatezza, queste si tutelano mediante oscuramento dei dati dei soggetti coinvolti, e non con il diniego. È invece inammissibile la domanda di accesso generica ed esplorativa, priva dell’indicazione degli estremi o degli elementi identificativi dei documenti richiesti.
Il Fatto
Il ricorrente ha ricevuto notifica di un provvedimento con cui l’INPS ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura intercorso con un’azienda, annullando numerose giornate lavorative dichiarate negli anni dal 2015 al 2023. Il provvedimento si fonda su un verbale ispettivo e sul rilievo che il rapporto non avrebbe i requisiti essenziali previsti dalla legge.
Per valutare l’opportunità di impugnare tale atto, il ricorrente ha chiesto all’INPS copia integrale del verbale e di tutti i documenti allegati o connessi. L’Istituto ha respinto l’istanza richiamando l’art. 24, comma 6, lettera d), della legge n. 241/1990 e il D.M. n. 757/1994, sostenendo che la tutela difensiva fosse già assicurata dal contenuto del verbale e che dovesse prevalere la riservatezza. Di qui il ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per applicazione di una presunzione assoluta di pregiudizio, senza valutazione concreta né possibilità di anonimizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica al controinteressato, risultando in atti la cartolina attestante il ritiro del plico raccomandato.
Nel merito, il Tribunale richiama la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui, conformemente all’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, anche in presenza delle esclusioni ivi contemplate resta fermo l’obbligo di ostensione dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per difendere propri interessi giuridici. Viene citata Cons. Stato, sez. III, n. 2345 del 2019, secondo cui l’esigenza di riservatezza è cedevole rispetto a quella di contestare utilmente in giudizio le risultanze dell’accertamento ispettivo, nei limiti della rilevanza delle dichiarazioni rispetto all’impugnazione del verbale.
Il Collegio richiama altresì TAR Genova, Sez. II, n. 1197 del 2016, per cui l’accesso alle dichiarazioni dei lavoratori acquisite in sede ispettiva va ammesso, trovando la tutela contro comportamenti ritorsivi soluzione nell’oscuramento dei riferimenti dei lavoratori.
Nel caso concreto è evidente l’interesse difensivo del ricorrente, che intende conoscere gli atti presupposti del disconoscimento delle giornate lavorative per verificarne la legittimità. Il diniego è dunque illegittimo, perché l’astratta sottrazione di determinati atti all’accesso non va intesa in senso assoluto, ma riferita al singolo caso, con bilanciamento tra interesse del richiedente e riservatezza dei controinteressati, tutelabile mediante oscuramento dei dati.
Il ricorso è invece respinto quanto alla richiesta di copia di eventuali dichiarazioni, testimonianze, sommarie informazioni e di ogni altro atto del fascicolo. La domanda è generica ed esplorativa: ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, il richiedente deve indicare gli estremi o gli elementi identificativi dei documenti, indicazione mancata. La mera ipotetica presenza di ulteriore documentazione non rende concreta una richiesta preordinata a un controllo diffuso, inammissibile ex art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati. L’INPS deve consentire l’accesso al verbale ispettivo entro trenta giorni, oscurando i dati dei terzi. Le spese sono compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili verso il controinteressato non costituito; è confermata l’ammissione al gratuito patrocinio, con rinvio della liquidazione.
Nota della Redazione
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