Scorrimento graduatorie supplenze e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1428 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alle procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la domanda con cui il candidato collocato in posizione utile contesta lo scorrimento della graduatoria concorsuale per far valere la propria immissione in ruolo da altra graduatoria investe il diritto all’assunzione e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. Il riparto muta solo ove la pretesa sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale: in tal caso la contestazione investe l’esercizio del potere amministrativo e radica la giurisdizione del giudice amministrativo. Il termine fissato dalle istruzioni operative ministeriali per la conclusione delle immissioni in ruolo non integra un atto di macro organizzazione autonomamente impugnabile, ma un modulo attuativo la cui violazione si risolve nel difetto di giurisdizione del giudice adito.
Il Fatto
La ricorrente è un’insegnante specializzata per il sostegno, inserita per il biennio 2024/2026 nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Siracusa e la classe di concorso ADMM. Per l’anno scolastico 2025/2026 il Ministero ha autorizzato, con proprio decreto, un contingente di posti per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, dettando le istruzioni operative in allegato, che per i posti di sostegno fissano al 31 luglio il termine per concludere le immissioni in ruolo da graduatorie concorsuali, con assegnazione della sede, e prevedono la successiva copertura dei posti residui con gli aspiranti della prima fascia delle GPS.
L’Ufficio scolastico regionale, anziché dichiarare concluse le operazioni e comunicare i posti residui, ha indetto un primo scorrimento delle graduatorie concorsuali, fissando il termine per le istanze al giorno successivo; l’ambito territoriale ha comunicato che i posti di sostegno disponibili sarebbero stati destinati alle immissioni in ruolo da procedure concorsuali e che, in assenza di disponibilità, non si sarebbe proceduto agli incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo da GPS di prima fascia. La ricorrente ha reclamato in autotutela, ha ottenuto un incarico a tempo determinato e ha poi chiesto l’annullamento degli avvisi e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della rinuncia dichiarata dal procuratore della ricorrente in udienza e dichiara improcedibile la domanda di accesso proposta ex art. 116 c.p.a., già segnalata come tardiva. Su questa parte non residua alcuna decisione di merito.
Il nucleo della pronuncia riguarda l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente. Il Collegio la ritiene fondata, muovendo dal petitum sostanziale: la ricorrente contesta lo scorrimento della graduatoria concorsuale, sostenendo che il termine del 31 luglio avesse natura sostanziale e fosse inderogabile, e auspica la propria immissione in ruolo dalla graduatoria provinciale delle supplenze. Oggetto del giudizio è dunque il diritto all’assunzione dei docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, previo scorrimento delle stesse.
Tale cognizione è devoluta al giudice ordinario, perché afferisce alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, senza che siano mossi rilievi a una procedura concorsuale in senso stretto. La controversia non investe atti di macro organizzazione amministrativa — quale il decreto ministeriale, non impugnato — ma l’asserito malgoverno delle sue disposizioni in ordine al termine di conclusione delle operazioni e all’onere di coprire i posti residui con lo scorrimento delle GPS.
La Sezione richiama il costante insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui il candidato che pretende di essere incluso tra gli ulteriori chiamati alla stipulazione del contratto fa valere il proprio diritto all’assunzione e non pone in discussione le procedure concorsuali: la relativa domanda spetta al giudice ordinario. Solo quando la pretesa sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale la contestazione investe il potere amministrativo e la tutela spetta al giudice amministrativo. Nel caso concreto non ricorre tale evenienza, e il Collegio richiama a conferma una pronuncia del TAR Veneto.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità per la ricorrente di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario nel termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda e della definizione in rito.
Nota della Redazione
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