Esecuzione del titolo e commissario ad acta senza compenso dirigenziale (TAR Sicilia n. 1403 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta nominato dall’organo di giustizia amministrativa, quando sia un dirigente della stessa amministrazione resistente, non ha diritto ad alcun compenso, poiché l’attività di ausiliario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle ivi previste. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza di ottemperanza è foriero di responsabilità amministrativa.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal giudice ordinario una pronuncia che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo tramite buoni elettronici di spesa.

Non avendo l’amministrazione dato spontanea esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo l’integrale esecuzione della sentenza. Il Ministero si è costituito in giudizio, senza però provvedere al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avendo riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo medesimo.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio e con ulteriore termine di sessanta giorni.

Sul punto del compenso, il TAR ha escluso la spettanza di alcunché in favore del commissario, in quanto la nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente implica che l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno, la sentenza richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a una serie di precedenti di merito. Il Collegio ha poi precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né compresso da disposizioni interne all’amministrazione, e che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.

Quanto alle spese, liquidate in favore della parte ricorrente secondo la soccombenza e con riferimento analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014, il TAR ha condannato l’amministrazione al pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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