Ottemperanza per crediti pecuniari: inammissibile se il termine dilatorio di 120 giorni non è decorso (TAR Lombardia n. 3633 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al ricorso per ottemperanza con cui si richiede l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, trattandosi di rimedio alternativo all’esecuzione forzata. La notificazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale all’amministrazione debitrice deve essere effettuata presso il domicilio digitale risultante dal Registro delle PP.AA. e non anche presso un diverso indirizzo PEC, ancorché riferibile alla medesima amministrazione. La notifica a un indirizzo non corrispondente a quello del Registro comporta che il termine non inizi a decorrere e rende l’azione inammissibile. La notifica presso la sede dell’Avvocatura dello Stato non è idonea a determinare gli effetti sostanziali della messa in mora.
Il Fatto
Gli istanti, docenti, avevano ottenuto una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme di denaro da corrispondere mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Ritenendo che l’amministrazione non avesse adempiuto, proponevano azione di ottemperanza chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato un profilo di inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, il quale impone alla parte creditrice di attendere tale periodo dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere ad esecuzione forzata o a notifica di atto di precetto.
La disposizione, secondo la giurisprudenza citata, si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, in quanto il giudizio di ottemperanza costituisce strumento esecutivo alternativo all’esecuzione forzata ordinaria.
Il Collegio ha quindi esaminato la questione della corretta notificazione del titolo esecutivo, richiamando l’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012. Tale norma prevede che la notificazione alle pubbliche amministrazioni possa validamente avvenire al domicilio digitale indicato nel Registro delle PP.AA. e, solo in caso di mancata indicazione in detto elenco, a quello risultante dal Registro IPA, anche ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994, che ha funzione di raccordo normativo.
Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l’indirizzo PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it, mentre la notifica del titolo esecutivo era stata effettuata presso un diverso indirizzo PEC (urp@postacert.istruzione.it). Tale indirizzo, pur riconducibile all’amministrazione, non coincide con il domicilio digitale risultante dal Registro. La notifica presso l’Avvocatura dello Stato, inoltre, è prevista solo a fini processuali e non è idonea a determinare gli effetti sostanziali della messa in mora. Ne consegue che non è iniziato a decorrere il termine di cui all’art. 14 citato, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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