Esecuzione del giudicato sulla carta docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 71 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, quando l’amministrazione ha omesso di dare esecuzione al giudicato, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine congruo e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso dello stesso. Il commissario, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato con facoltà di delega, provvede nel termine ulteriore fissato in motivazione. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione disposta al solo fine di sollecita redazione del provvedimento.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno chiesto al TAR Piemonte l’esecuzione del giudicato formatosi su tre sentenze del Tribunale Civile di Asti, Sez. Lavoro, che avevano riconosciuto il diritto alla carta docenti. Le pronunce erano state notificate al Ministero dell’Istruzione e del Merito e non risultavano impugnate.
Formatosi il giudicato e decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, i ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che in ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificate a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione dei ricorsi era infruttuosamente decorso il termine dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione ai titoli entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà nel successivo termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente. La parte ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza.
Quanto alle spese, il Collegio ha applicato la soccombenza e ha liquidato l’importo per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, sulla base della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetta a dimidiazione e ridotta per la serialità della controversia e per l’obiettiva difficoltà operativa dell’amministrazione. Ha disposto la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario e la refusione del contributo unificato. Infine, ha mandato alla Segreteria di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i profili di possibile danno erariale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale