TFS militare: i sei scatti spettano anche alla quiescenza a domanda (TAR Puglia n. 21 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti biennali del 2,50% sull’ultimo stipendio, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, si estende al personale militare collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, ai sensi dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010. L’inclusione di tali aumenti periodici opera non solo ai fini della base pensionabile ma anche per il calcolo del trattamento di fine servizio, in applicazione del principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. L’obbligo dell’INPS di provvedere sulla domanda di riliquidazione del TFS sorge in capo all’ente previdenziale anche in assenza di una previsione normativa espressa che escluda il beneficio per il personale cessato su richiesta.

Il Fatto

Un brigadiere, collocato in quiescenza a domanda dal 1° marzo 2020 dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio, chiedeva all’INPS la liquidazione dei sei scatti contributivi tra le voci computabili ai fini del TFS. L’ente previdenziale non forniva riscontro alle richieste presentate tramite PEC nel 2023 e nel 2024. Il militare proponeva quindi ricorso al TAR per l’annullamento del silenzio e per l’accertamento dell’obbligo dell’ente di provvedere espressamente, chiedendo il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ricostruisce il quadro normativo di riferimento prendendo le mosse dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, che attribuisce al personale delle forze di polizia e ai ruoli equiparati, cessato dal servizio per età, inabilità o decesso, sei scatti biennali del 2,50% calcolati sull’ultimo stipendio. Il comma 2 della disposizione estende il beneficio al personale collocato in quiescenza a domanda al ricorrere di particolari requisiti anagrafici e contributivi.

La Corte evidenzia che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 ha subordinato l’attribuzione degli scatti, per il personale cessato su richiesta, al versamento della contribuzione previdenziale residua. Pur riconoscendo espressamente il beneficio ai fini della base pensionabile, il legislatore non aveva inizialmente chiarito l’operatività degli aumenti periodici sul trattamento di fine servizio. Il successivo intervento dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) ha ricomposto il quadro, disponendo che gli aumenti periodici si considerano ai fini del trattamento di quiescenza, del TFS e dell’indennità di ausiliaria, e confermando l’estensione ai soggetti collocati a domanda con i requisiti di età e anzianità contributiva.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce il diritto alla riliquidazione del TFS con l’inclusione dei sei scatti. Vengono citate le pronunce del Consiglio di Stato n. 1231/2019 e le più recenti decisioni della Sezione II dello stesso organo, oltre a numerose decisioni di primo grado di segno conforme. Il quadro interpretativo consolidato conferma che il beneficio, riconosciuto per la base pensionabile, deve trovare applicazione anche al trattamento di fine servizio, in virtù del principio di uniformità del trattamento economico previdenziale del personale militare.

Il mancato riconoscimento delle utilità richieste da parte dell’INPS risulta quindi in contrasto con la consolidata esegesi normativa. Il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’ente di provvedere sulla domanda, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per dichiarare irripetibili le spese di lite, in ragione della specificità della fattispecie e del rapporto di servizio intercorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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