Scia in sanatoria inidonea per abuso in parziale difformità dal permesso (TAR Sicilia n. 1272 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Scia in sanatoria è esperibile solo quando l’abuso da sanare consista in una parziale difformità da una precedente segnalazione certificata di inizio attività, alternativa o semplice, oppure in una difformità dalla stessa. Se l’abuso consiste invece in una parziale difformità dal permesso di costruire, l’accertamento di conformità richiede necessariamente l’istanza di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. La dichiarazione privata errata non produce effetto legittimante e non determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. L’ordinanza di demolizione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, avendo natura vincolata. Le tolleranze esecutive di cui all’art. 34 bis d.P.R. n. 380/2001 riguardano scostamenti dalle misure di progetto e non opere nuove, ulteriori e non previste.
Il Fatto
I ricorrenti impugnano l’ordinanza del Responsabile del IV Settore Urbanistica di un Comune siciliano, notificata nel maggio 2024, che ingiunge la demolizione e la rimessa in pristino di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire in sanatoria. Si tratta di tre finestre e di un porticato in legno con copertura a falda inclinata. Il Comune contesta che le aperture non risultano dagli elaborati progettuali del titolo in sanatoria e che il porticato è difforme in eccesso rispetto a quanto autorizzato.
I ricorrenti deducono la violazione delle garanzie partecipative, l’errore di fatto sulla preesistenza delle finestre rispetto al titolo, la qualificazione delle stesse come luci, l’applicazione delle tolleranze costruttive introdotte dal d.l. n. 69/2024 e la natura pertinenziale della tettoia. Nel corso del giudizio presentano una Scia in sanatoria e chiedono la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la definizione del giudizio con pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse. L’art. 36 bis, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 riserva la segnalazione certificata in sanatoria alle parziali difformità da una precedente Scia e alle difformità dalla stessa; quando l’abuso consiste in una parziale difformità dal permesso di costruire, occorre invece la richiesta di permesso in sanatoria. La Scia presentata è quindi inidonea per tipologia di abuso e, inoltre, tardiva rispetto al termine di novanta giorni per l’ottemperanza all’ingiunzione.
Nel merito il ricorso è infondato. Sulle garanzie partecipative la sentenza richiama l’orientamento costante secondo cui l’ordinanza di demolizione non richiede la comunicazione di avvio, per la sua natura vincolata; l’infondatezza delle censure sostanziali esclude comunque ogni rilievo ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Quanto alle finestre, il Collegio rileva che le fotografie prodotte non provano la preesistenza al titolo in sanatoria e che le aperture non erano indicate negli elaborati progettuali dell’istanza. Esse non possono quindi ritenersi neppure tacitamente assentite. Il richiamo alla qualificazione come luci non giova: l’apertura di finestre sul prospetto è intervento di ristrutturazione edilizia con modifica dei prospetti, soggetta al permesso di costruire, e il principio vale anche per le luci. Gli abusi, del resto, vanno valutati con visione unitaria e non atomistica.
Le tolleranze costruttive di cui all’art. 34 bis d.P.R. n. 380/2001 non si applicano né ratione temporis, essendo state introdotte dopo l’adozione del provvedimento, né ratione materiae, riguardando scostamenti dalle misure di progetto e non opere nuove e ulteriori, estranee al progetto originario.
Per il porticato vale la stessa inapplicabilità temporale; e la disciplina dell’edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001 non si attaglia a una struttura rigida con copertura a falda inclinata, non retraibile né regolabile. Il ricorso è rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione delle parti intimate.
Nota della Redazione
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