Accreditamento carta del docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1216 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione fonda l’accoglimento della domanda. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta e applica la penalità di mora, non manifestamente iniqua in ragione della natura dell’obbligo, della semplicità delle attività richieste e della protratta inerzia.
Il Fatto
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a. per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 94/2025 del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro. Con quel titolo il giudice ordinario ha riconosciuto il diritto all’accreditamento del bonus per la “carta del docente” per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25, oltre rivalutazione e interessi, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito a provvedere.
Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’emissione dei provvedimenti necessari all’attuazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la propria competenza e l’ammissibilità dello strumento. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata, purché il relativo passaggio sia attestato. Nel caso di specie il giudicato è stato certificato dalla cancelleria competente il 1.10.2025.
Il Collegio ha poi esaminato gli ulteriori presupposti processuali. È stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, poiché la sentenza dichiarata conforme all’originale è stata notificata all’Amministrazione il 28.04.2025, mentre il ricorso è stato notificato e depositato l’8.10.2025.
Constatato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato accolto nel merito. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento della somma spettante a titolo di “carta del docente” e degli accessori riconosciuti dal giudice civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), con facoltà di delega, senza ulteriore compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
È stata altresì accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015. L’applicazione non è apparsa manifestamente iniqua, avuto riguardo alla natura dell’obbligo, alla semplicità delle attività richieste e alla protratta inerzia dell’Amministrazione. La penalità è stata determinata negli interessi legali sulla somma liquidata per ogni giorno di ulteriore ritardo, con attivazione dell’intervento sostitutivo del commissario decorso il termine assegnato.
Nota della Redazione
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