Porto di fucile, frequentazioni controindicate e giudizio di affidabilità (TAR Sicilia n. 1203 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto di fucile non integrano una posizione di diritto soggettivo pieno, ma costituiscono un quid pluris subordinato a un giudizio prognostico ex ante sull’affidabilità del richiedente. Il potere dell’Autorità di pubblica sicurezza ha natura preventiva e discrezionale e non richiede l’accertamento di responsabilità penali, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusare delle armi. Il giudizio può fondarsi su elementi indiziari e su frequentazioni con soggetti controindicati, purché valutati nel loro complesso: rileva il dato oggettivo dell’inserimento in contesti relazionali connotati da controindicazioni per l’ordine e la sicurezza pubblica, non l’identità nominativa dei frequentati né la consapevolezza della loro posizione. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti, restando preclusa ogni sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, presentava istanza di rinnovo alla Questura competente. Nel corso dell’istruttoria il Commissariato di P.S. competente per territorio segnalava controlli di polizia che avevano visto l’interessato, negli anni 2020, 2021 e 2022, in compagnia di soggetti gravati da precedenti in materia di stupefacenti. La Questura adottava la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; l’interessato presentava osservazioni difensive, contestando la natura episodica dei controlli e allegando l’assenza di precedenti penali e la regolarità della propria condotta di vita.
Con decreto dell’11 aprile 2023 la Questura rigettava l’istanza di rinnovo per difetto del requisito della buona condotta. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, omessa valutazione degli elementi favorevoli e lesione del contraddittorio procedimentale. Nel corso del giudizio, ottenuta l’ostensione dei documenti, proponeva motivi aggiunti avverso le note della Questura del settembre 2024, deducendo contraddittorietà e natura occasionale dei controlli.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal quadro giurisprudenziale consolidato: il titolo di polizia è subordinato a un giudizio prognostico di affidabilità, e il potere dell’Autorità ha natura preventiva e discrezionale. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1543 del 2021, n. 2135 del 2019 e n. 4931 del 2018, nonché una propria precedente pronuncia (TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2704 del 2025), il Collegio ribadisce che il diniego non presuppone condotte penalmente rilevanti, ma solo che il soggetto non dia affidamento di non abusare delle armi.
Il decreto impugnato non si fonda su un generico sospetto: esso richiama gli accertamenti del Commissariato, individua i controlli del triennio 2020-2022 con soggetti controindicati e dà atto dell’avvenuta comunicazione dei motivi ostativi e delle osservazioni difensive ritenute non decisive. Il nucleo fattuale valorizzato non è indeterminato né occasionale; l’informativa qualifica i controlli come “ripetuti” e richiama la “ricorrente frequentazione con soggetti dediti all’uso di sostanze stupefacenti”. La concentrazione temporale dei controlli, collocati in un arco ristretto e anteriore all’istanza di rinnovo, e la loro omogeneità qualitativa escludono la natura isolata degli episodi.
Quanto al secondo motivo, gli elementi favorevoli allegati — incensuratezza, titoli, abilitazioni, attività formative — non sono ontologicamente idonei a neutralizzare il dato negativo valorizzato dall’Amministrazione. L’assenza di precedenti penali può coesistere con una valutazione di non piena affidabilità ai fini del porto d’armi, ove l’interessato risulti inserito in frequentazioni reiterate con soggetti controindicati.
Sul terzo motivo, la divergenza tra il preavviso di rigetto e il decreto finale quanto alla qualificazione del controllo del 2020 — art. 75 nel primo, art. 73 nel secondo — non assume portata invalidante: la sostanza del fatto storico sottoposto al contraddittorio è rimasta la stessa e il nucleo sostanziale della contestazione non è stato modificato né aggravato. L’Amministrazione non era tenuta a una confutazione analitica di ciascun elemento, essendo sufficiente che il nucleo logico del diniego fosse chiaramente individuato.
I motivi aggiunti sono infondati: le note della Questura del settembre 2024 non hanno ampliato né mutato il fondamento del diniego, ma hanno dato esecuzione all’ordinanza collegiale, dettagliando circostanze già poste a base della valutazione. Il dettaglio acquisito conferma che il ricorrente fu ripetutamente controllato con soggetti diversi, tutti collocati nel medesimo ambito problematico. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con condanna del ricorrente alle spese e rimessione a separato provvedimento della verifica sull’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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