Inottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1766 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento, integra l’inottemperanza al giudicato. Il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del titolo, assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La circostanza che il titolo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario non esclude l’esperibilità del ricorso per ottemperanza davanti al TAR.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, con sentenza n. 4165/2024, il riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute per taluni anni scolastici e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme, oltre alle spese di lite.

Notificata la sentenza in via telematica al Ministero, la ricorrente ha rilevato l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento. Ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo che fosse ordinata all’amministrazione l’adozione dei provvedimenti necessari al pagamento. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza deduzioni sul punto.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato anzitutto il regime del titolo azionato, costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e ritualmente notificata. Ha rilevato che il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, era ormai decorso e che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale.

L’istruttoria, condotta sulla documentazione versata in atti e sulle dichiarazioni della parte ricorrente, ha confermato la perdurante inerzia dell’ente intimato. La difesa erariale, costituitasi con atto di stile, non ha contestato né l’an né il quantum del credito, né ha offerto alcuna giustificazione all’inadempimento.

Su queste basi il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e ha accolto il ricorso. Ha assegnato all’amministrazione un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per procedere integralmente ai pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati. Il suo compenso, posto a carico dell’ente soccombente, sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono state liquidate in favore della ricorrente. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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