Carta Docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1205 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e ordina all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni. La nomina del commissario ad acta può cadere su un dirigente della stessa Amministrazione resistente, con facoltà di delega a un funzionario della medesima struttura. In tal caso non è dovuto alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse dall’equa riparazione. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne.

Il Fatto

Due docenti hanno ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che dichiara il loro diritto alla Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione, di importo annuo pari a 500,00 euro, con condanna del Ministero all’emissione della carta e all’assegnazione degli importi, oltre interessi e rivalutazione, per l’anno scolastico 2022/2023.

Non avendo il Ministero adempiuto, le ricorrenti hanno notificato il titolo e, decorso inutilmente il termine dilatorio, hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Dal fascicolo risultano l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza azionata e la prova della notifica del titolo, seguita dall’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto accolto.

Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, in osservanza del dispositivo del titolo. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte, è nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero.

Il punto qualificante attiene al compenso del commissario. Il Collegio esclude che sia dovuto, perché la nomina cade su un dirigente della stessa Amministrazione resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione, che può essere applicato per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio si allinea a un indirizzo consolidato, richiamando ex plurimis TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Il Collegio precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015 e TAR Campania, Napoli, sez. VII, ord. n. 2039 del 2019. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC indicato nell’elenco degli indirizzi PAT.

Quanto alla penalità di mora, è disposto il pagamento in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 552,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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