La carenza di titolarità del credito è eccezione in senso lato (Cass. civ. Sez. 3 n. 23236 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione della titolarità del credito da parte del convenuto, anche se sollevata come mera difesa, attiene al merito della lite e non alla legittimazione ad agire, che è questione rilevabile d’ufficio in quanto attiene all’appartenenza soggettiva dell’azione. La carenza di titolarità del rapporto controverso deve quindi essere allegata tempestivamente nel giudizio di primo grado. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, non quando si censuri la valutazione delle prove. Nell’azione di simulazione proposta dal creditore, l’eventus damni sussiste quando l’atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa del patrimonio del debitore, essendo sufficiente la dimostrazione della pericolosità dell’atto in termini di possibile infruttuosità della futura esecuzione.
Il Fatto
Una società creditrice, succeduta nei rapporti di una banca, conveniva in giudizio la società debitrice e altra società, chiedendo dichiararsi la simulazione assoluta di un contratto di locazione stipulato tra queste ultime, avente ad oggetto l’intero patrimonio immobiliare della locatrice per un canone irrisorio e di durata ventennale. In subordine, chiedeva l’inefficacia della locazione ai sensi dell’art. 2901 c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la simulazione; la decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello, che affermava l’intervenuto giudicato sulla legittimazione attiva della società creditrice. La società debitrice ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato il primo motivo, articolato in tre profili, dichiarandolo inammissibile e infondato. Quanto all’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Corte ha chiarito che l’intervento volontario adesivo spiegato da altro soggetto in un diverso giudizio non costituisce un fatto storico ma un’attività processuale, la cui valutazione giuridica spetta al giudice, non essendo quindi assimilabile a una circostanza in senso storico-naturalistico.
In relazione alla dedotta omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la Corte ha rilevato che la corte territoriale si era espressamente pronunciata, ravvisando un giudicato sulla questione della legittimazione attiva, sicché la doglianza è infondata. Sul profilo della violazione di legge, la Corte ha precisato che la contestazione della titolarità in capo alla società cessionaria del credito nascente dal rapporto originario attiene al merito della lite e doveva essere tempestivamente allegata nel giudizio di primo grado, non potendo essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità, pena la violazione delle preclusioni.
Quanto all’art. 2697 c.c., la Corte ha ribadito il principio per cui la sua violazione è deducibile esclusivamente quando il giudice abbia posto l’onere probatorio a carico della parte non onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione.
Il secondo motivo, concernente l’accertamento dell’eventus damni e l’omesso esame di circostanze relative alla gestione del patrimonio, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha evidenziato che la corte territoriale aveva correttamente applicato i principi in materia, ravvisando il pregiudizio per il creditore nella locazione dell’intero patrimonio a un canone irrisorio, nella sua durata e nella gestione da parte del medesimo rappresentante legale, che impediva l’estensione del pignoramento ai frutti. Ha inoltre richiamato il principio per cui l’onere di provare l’insussistenza del rischio di pregiudizio per la sussistenza di ampie residualità patrimoniali incombe sul debitore che eccepisca la mancanza dell’eventus damni, onere non assolto dalla ricorrente, la quale non aveva allegato la perizia di stima del valore degli immobili non pignorati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso